INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: LICENZIATO CHI FA ATTIVITÀ LUDICA DURANTE LA MALATTIA RITARDANDO LA GUARIGIONE

ALESSANDRO ANNIGONI • 14 giugno 2025

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Con l’ordinanza n. 11154 del 28.04.2025, la Cassazione afferma che è passibile di licenziamento il lavoratore che, durante la malattia, si dedica ad attività ludica, compromettendo o ritardando, anche solo potenzialmente, la guarigione. Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per lo svolgimento, durante l'assenza per malattia, di attività ludica che ha esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, dichiarando illegittimo, per sproporzione tra sanzione e infrazione disciplinare, l’impugnato recesso.

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che non sussiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia.

Tuttavia, continua la sentenza, il compimento di detta ulteriore attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, sia quando l'attività stessa - valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte - sia tale da pregiudicare o ritardare la guarigione del lavoratore.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia, permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi anche non inerenti allo svolgimento della prestazione, quali quelli di diligenza e fedeltà e quelli di correttezza e buona fede.

Non essendosi la sentenza di merito attenuta a detti principi, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società.

 


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