INVESTIGAZIONI AZIENDALI - È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER FATTI PREGRESSI COMMESSI DAL LAVORATORE
ALESSANDRO ANNIGONI • 6 giugno 2025
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La condotta anteriore, emersa solo successivamente, può costituire giusta causa di licenziamento se fa venir meno il vincolo fiduciario con il datore di lavoro (Cass. n. 4227/2025) - La condotta del lavoratore seppur pregressa all'inizio del rapporto di lavoro ed emersa solo successivamente, può costituire giusta causa di licenziamento, qualora comprometta irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. Cassazione, Sez. Lavoro, nell’ordinanza 18 febbraio 2025, n. 4227 - La sentenza in esame trae origine dal licenziamento disciplinare intimato da una società ad un proprio dipendente, comminato a causa della scoperta, da parte delle Forze dell’ordine durante una perquisizione domiciliare, di ingenti pezzi di corrispondenza, risalenti ad anni precedenti, nascosti in un locale riconducibile al lavoratore. Tali plichi, in parte manomessi, non erano mai stati consegnati ai destinatari. A causa di tale condotta, l’uomo era stato licenziato per giusta causa. Impugnato il provvedimento de quo, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012 il Giudice di prime aveva accolto l'impugnativa del licenziamento disciplinare per giusta causa dichiarandolo illegittimo, ordinando alla datrice di lavoro la reintegra del lavoratore ed il risarcimento del danno. La Corte territoriale ha però ribaltato la decisione, accogliendo il reclamo dell’azienda e dichiarando legittimo il licenziamento per giusta causa.
Ad avviso del giudice di merito, la condotta di sottrazione, manomissione e mancato recapito, mai contestata dal lavoratore, quindi pacificamente accertata, era stata posta in essere dallo stesso nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa, ed era consistita non in un qualsiasi inadempimento, ma nella completa negazione della prestazione affidata al dipendente in virtù delle mansioni svolte. Il lavoratore ha proposto ricorso in cassazione, deducendo che i fatti addebitatigli erano pregressi e relativi a un precedente rapporto di lavoro, poi terminato con conciliazione novativa. Esponeva, altresì, che la datrice di lavoro non aveva provato la sussistenza di dolo o di una gravità tali da giustificare il licenziamento contestato.

INVESTIGAZIONI PRIVATE - ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: NON RILEVANO LE CHAT ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE
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