INVESTIGAZIONI PRIVATE - INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO LA RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO PROVATA DA INDAGINI PRIVATE
This is a subtitle for your new post
La Cassazione civile, Sez. I, con l’Ordinanza n.
671
del 12 gennaio 2026, ribadisce che le relazioni investigative private qualificate come prove atipiche si possono utilizzare nel processo civile ai sensi dell’art. 116 c.p.c. per accertare fatti come l'attività lavorativa di ex coniugi o figli, purché integrate da testimonianze dirette dell'investigatore e materiale fotografico. Assumono valore indiziario, dunque devono essere valutate unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.
Il caso di specie riguardava una separazione giudiziale tra le parti, con la previsione di un contributo mensile a carico del marito di 700 euro per il figlio e di 400 euro per la moglie che si era dichiarata priva di reddito. Il marito aveva prodotto una relazione investigativa per dimostrare che la moglie svolgeva attività lavorativa presso una società immobiliare, fatto che avrebbe giustificato la riduzione dei contributi di mantenimento.
Il giudice accolse parzialmente l’appello riducendo il contributo per il figlio a 200 euro mensili e per la moglie a 150 euro mensili, ritenendo l’utilizzazione della relazione investigativa come prova atipica legittima, contenuto confermato dall’investigatore privato sentito come testimone. La moglie propose il ricorso per Cassazione ma fu dichiarato inammissibile.













