INVESTIGAZIONI PRIVATE - SEPARAZIONE CON ADDEBITO: IL TRADIMENTO PESA ANCHE SE TOLLERATO
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Cass. N. 1938 del 28.01.2026 – La sentenza stabilisce che l’infedeltà causa l’addebito anche se perdonata in passato. I doveri del matrimonio restano validi e indisponibili - La Cassazione stabilisce che l’infedeltà causa l’addebito anche se perdonata in passato. I doveri del matrimonio restano validi e indisponibili. L’idea che un tradimento perdonato autorizzi il partner a sbagliare di nuovo non trova spazio nel nostro ordinamento. Anche se un coniuge ha deciso in passato di “chiudere un occhio” per salvare la famiglia, questo non significa che abbia rinunciato per sempre al suo diritto alla fedeltà (art. 143 cod. civ.). La Corte di Cassazione ha ricordato che i doveri che nascono dal matrimonio hanno un carattere indisponibile. Per escludere l’addebito della separazione, chi tradisce deve dimostrare che il rapporto era già finito per altre ragioni prima del suo atto. Se invece il legame è ancora vivo, l’infedeltà rimane la causa principale che rende intollerabile la convivenza (art. 151 cod. civ.). La sopportazione è solo un indice che il giudice valuta insieme ad altri elementi, ma non cancella l’illiceità della condotta del traditore. La prova della vitalità del matrimonio può emergere anche da reazioni emotive spontanee. Nel caso trattato dalla Suprema Corte, è stato decisivo il racconto di un investigatore privato. L’uomo ha riferito che la sua cliente ha avuto un crollo emotivo quando ha appreso la notizia dell’ultima infedeltà e ha visto le prove documentali. Quando il giudice accerta che la fine dell’unione dipende esclusivamente dalla violazione dell’obbligo di fedeltà, scatta l’addebito della separazione.













