INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: I MESSAGGI WHATSAPP PROVANO L’INSUSSISTENZA DEL FATTO
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INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: I MESSAGGI WHATSAPP PROVANO L’INSUSSISTENZA DEL FATTO - Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 56 del 9 gennaio 2026, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare di un responsabile commerciale, ritenendo insussistente il fatto contestato. Il lavoratore era stato licenziato “per giusta causa” dopo oltre sei anni di servizio, a seguito di un procedimento disciplinare relativo a contatti con alcuni clienti senza il coinvolgimento dell’agente di zona. Impugnando il provvedimento, aveva contestato la genericità della contestazione, la mancanza di rilevanza disciplinare dei suoi comportamenti e la sproporzione della sanzione.
Sul merito, il Tribunale ha ribadito che l’onere di dimostrare la legittimità del licenziamento spetta al datore di lavoro e che, in caso di prove insufficienti, l’eventuale illegittimità ricade a suo carico.
L’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015 conferma che la tutela reintegratoria si applica sia quando sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato, sia quando il fatto, pur avvenuto, sia privo di rilevanza disciplinare.
Analizzando i contatti con i clienti, il Tribunale ha accertato che uno di essi riguardava solo richieste di informazioni generali, prive di contenuto commerciale, mentre il secondo consisteva in messaggi e cataloghi inviati senza alcuna interferenza con l’attività dell’agente di zona. A supporto della propria versione, il lavoratore aveva prodotto messaggi WhatsApp e note vocali, contestati dall’azienda in maniera generica, senza indicare elementi specifici a dimostrazione della loro natura non genuina o della loro alterazione. Il Tribunale ha confermato che tali comunicazioni costituiscono documenti elettronici validi ai sensi dell’art. 2712 c.c., facendo piena prova dei fatti rappresentati se non disconosciuti in modo chiaro e circostanziato, come previsto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
Alla luce degli elementi acquisiti, il Tribunale ha ritenuto provato il contenuto delle conversazioni e, considerata la totale assenza di rilievo disciplinare delle condotte, ha dichiarato il licenziamento illegittimo, applicando la tutela reintegratoria attenuata.













