INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CONTROLLI DIFENSIVI SUI LAVORATORI: LECITI SOLO IN PRESENZA DI FONDATO SOSPETTO
La Corte di Cassazione, con ordinanza 24 aprile 2025 n. 10822, ha affermato che la legittimità dei controlli difensivi in senso stretto richiede la presenza di un “fondato sospetto” in capo al datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori - Nel caso in esame una lavoratrice, con mansioni di responsabile di uno showroom commerciale in relazione alle quali era stata inquadrata come Quadro ai sensi del CCNL Tessile Abbigliamento e Moda, veniva licenziata il 1° settembre 2022 dalla società propria datrice di lavoro per aver sottratto alcuni prodotti. La lavoratrice impugnava giudizialmente il provvedimento espulsivo. La Corte distrettuale, condividendo l'iter argomentativo del Tribunale, lo dichiarava illegittimo, condannando la società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e alla corresponsione in suo favore di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni spettanti dal dì del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Secondo la Corte distrettuale le prove circa la responsabilità della lavoratrice in merito all'addebito mosso a suo carico non erano state legittimamente acquisite: l'indagine sulla sua condotta, svolta da un collega, e le immagini registrate dagli impianti audiovisivi erano state realizzate in violazione della normativa vigente. Ciò per l'assoluta inattendibilità del collega e perché le indagini forensi sugli strumenti aziendali assegnati alla lavoratrice, disposte dopo il licenziamento, dovevano reputarsi irrilevanti. - La società ricorreva in Cassazione, a cui resisteva con controricorso la lavoratrice. Entrambe le parti presentavano memorie.
