INVESTIGAZIONI PRIVATE - IL GENITORE PUÒ AGIRE PER LA TUTELA DEI RAPPORTI NONNI-NIPOTI
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Cassazione Civile – 11.02.2025 n. 3539 - Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, il genitore è legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti minori in caso di condotte ostative da parte dell'altro genitore, ai sensi degli artt. 337 ter e ss. c.c., nell'ottica di tutelare l'interesse prevalente dei minori ad un sano ed equilibrato sviluppo affettivo attraverso la frequentazione della propria famiglia di origine. Tale legittimazione si distingue da quella prevista dall'art. 317 bis c.c., che attribuisce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni attraverso un'azione autonoma da esercitarsi in un separato giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni, non potendo gli stessi intervenire nel procedimento di separazione. La ratio di tale distinzione risiede nella diversità delle parti in giudizio e degli interessi in contesa, poiché la sfera di affettività degli ascendenti può essere compromessa indipendentemente dalle vicende di crisi coniugale. L'intervento degli ascendenti nel giudizio di separazione introdurrebbe infatti un ulteriore elemento di conflittualità potenzialmente eccentrico tra i coniugi, rendendo inoltre più complessa l'audizione dei minori, che dovrebbe valutare sia l'affidamento agli stessi che il contemperamento del loro interesse con l'autonomo diritto degli ascendenti. Nel procedimento di separazione, pertanto, la tutela del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi con i nonni, qualora ostacolato da uno dei genitori, deve essere fatta valere dal genitore che denuncia le condotte ostative nell'ambito delle domande volte a regolamentare i rapporti familiari, in quanto rientrante nella più ampia tutela dell'interesse del minore ad una crescita serena ed equilibrata.
