INVESTIGAZIONI PRIVATE - ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: NON RILEVANO LE CHAT ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE
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Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza, 20 febbraio 2025 n. 4530 - Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ai fini della declaratoria di addebito, non ricorre idonea prova per ritenere acquisite in modo legittimo e, perciò, utilizzabili come valida prova ai fini del decidere, le versate riproduzioni documentali (screenshot) delle conversazioni telefoniche (chat) intrattenute dal coniuge incolpato con altra donna, tramite whatsapp e telegram, ove la circostanza giustificatrice allegata - secondo la quale i coniugi avevano libero accesso ai rispettivi apparecchi telefonici conoscendone anche le rispettive password abilitative -, si possa desumere unicamente da una testimonianza de relato actoris.”