<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:g-custom="http://base.google.com/cns/1.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Investigazioni Private</title>
    <link>https://www.investigazioniannigoni.it</link>
    <description>Tutte le novità in materia di investigazioni private e aziendali curate dall'Avvocato Alessandro Annigoni, amministratore dell'agenzia investigativa Annigoni</description>
    <atom:link href="https://www.investigazioniannigoni.it/feed/rss2" type="application/rss+xml" rel="self" />
    <image>
      <title>Investigazioni Private</title>
      <url>https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/65_Anni_Goni_Icona_Blu+%28002%29+%28002%29.png</url>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it</link>
    </image>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – LICENZIAMENTO PER FURTO DI UN FARMACO “SENSIBILE”: ONERE PROBATORIO E PRESUNZIONI –</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-per-furto-di-un-farmaco-sensibile-onere-probatorio-e-presunzioni</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – LICENZIAMENTO PER FURTO DI UN FARMACO “SENSIBILE”: ONERE PROBATORIO E PRESUNZIONI –</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cass. N. 7712 - 30.03.2026
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           -
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il furto commesso dal lavoratore in danno del datore di lavoro integra una grave violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza, idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e a giustificare il licenziamento per giusta causa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7712/2026, torna sul tema del licenziamento disciplinare per furto in azienda, confermandone la legittimità anche in presenza di condotte che, pur non di rilevante valore economico, risultano comunque idonee a compromettere il rapporto fiduciario: COnfermando il licenziamento per giusta causa di un magazziniere accusato di essersi appropriato di un farmaco, ribadisce che, ammessa l’apprensione del bene e constatata la sua scomparsa, il furto deve ritenersi consumato, con conseguente legittimità del recesso. Centrale è l’uso delle presunzioni semplici per colmare i vuoti probatori e lo spostamento sul lavoratore dell’onere di provare una alternativa lecita alla condotta illecita contestata.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel caso esaminato, il lavoratore aveva sottratto beni aziendali: un comportamento che i giudici hanno ritenuto sufficiente a giustificare il recesso immediato, senza necessità di valutare la tenuità del danno patrimoniale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           - Il furto in azienda costituisce una violazione grave degli obblighi contrattuali.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           - La lesione del vincolo fiduciario è elemento centrale nella valutazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           - Non rileva il modesto valore dei beni sottratti, ma la natura della condotta.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La decisione si inserisce nel solco di un orientamento consolidato: nei rapporti di lavoro subordinato, l’affidamento e la lealtà rappresentano presupposti essenziali, la cui compromissione può legittimare il licenziamento per giusta causa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/labor-law-relations-control-regulation-260nw-2501763471.png" length="282276" type="image/png" />
      <pubDate>Tue, 05 May 2026 07:07:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-per-furto-di-un-farmaco-sensibile-onere-probatorio-e-presunzioni</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/labor-law-relations-control-regulation-260nw-2501763471.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/labor-law-relations-control-regulation-260nw-2501763471.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: I MESSAGGI WHATSAPP PROVANO L’INSUSSISTENZA DEL FATTO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-illegittimo-i-messaggi-whatsapp-provano-linsussistenza-del-fatto</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: I MESSAGGI WHATSAPP PROVANO L’INSUSSISTENZA DEL FATTO -</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            INVESTIGAZIONI AZIENDALI -
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: I MESSAGGI WHATSAPP PROVANO L’INSUSSISTENZA DEL FATTO
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           -
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 56 del 9 gennaio 2026, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare di un responsabile commerciale, ritenendo insussistente il fatto contestato. Il lavoratore era stato licenziato “per giusta causa” dopo oltre sei anni di servizio, a seguito di un procedimento disciplinare relativo a contatti con alcuni clienti senza il coinvolgimento dell’agente di zona. Impugnando il provvedimento, aveva contestato la genericità della contestazione, la mancanza di rilevanza disciplinare dei suoi comportamenti e la sproporzione della sanzione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Sul merito, il Tribunale ha ribadito che l’onere di dimostrare la legittimità del licenziamento spetta al datore di lavoro e che, in caso di prove insufficienti, l’eventuale illegittimità ricade a suo carico.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’art. 3, comma 2, del d.lgs. 23/2015 conferma che la tutela reintegratoria si applica sia quando sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato, sia quando il fatto, pur avvenuto, sia privo di rilevanza disciplinare.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Analizzando i contatti con i clienti, il Tribunale ha accertato che uno di essi riguardava solo richieste di informazioni generali, prive di contenuto commerciale, mentre il secondo consisteva in messaggi e cataloghi inviati senza alcuna interferenza con l’attività dell’agente di zona. A supporto della propria versione, il lavoratore aveva prodotto messaggi WhatsApp e note vocali, contestati dall’azienda in maniera generica, senza indicare elementi specifici a dimostrazione della loro natura non genuina o della loro alterazione. Il Tribunale ha confermato che tali comunicazioni costituiscono documenti elettronici validi ai sensi dell’art. 2712 c.c., facendo piena prova dei fatti rappresentati se non disconosciuti in modo chiaro e circostanziato, come previsto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Alla luce degli elementi acquisiti, il Tribunale ha ritenuto provato il contenuto delle conversazioni e, considerata la totale assenza di rilievo disciplinare delle condotte, ha dichiarato il licenziamento illegittimo, applicando la tutela reintegratoria attenuata.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;h1&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/h1&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/empresario-infografia-virtual-iconos-humanos-desarrollo-humano-reclutamiento_1182637-58721.jpg" length="266596" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:21:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-illegittimo-i-messaggi-whatsapp-provano-linsussistenza-del-fatto</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/empresario-infografia-virtual-iconos-humanos-desarrollo-humano-reclutamiento_1182637-58721.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/empresario-infografia-virtual-iconos-humanos-desarrollo-humano-reclutamiento_1182637-58721.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO LA RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO PROVATA DA INDAGINI PRIVATE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-inammissibile-il-ricorso-contro-la-riduzione-del-mantenimento-provata-da-indagini-private</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO LA RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO PROVATA DA INDAGINI PRIVATE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La Cassazione civile, Sez. I, con l’Ordinanza n.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           671
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           del 12 gennaio 2026, ribadisce che le relazioni investigative private qualificate come prove atipiche si possono utilizzare nel processo civile ai sensi dell’art. 116 c.p.c. per accertare fatti come l'attività lavorativa di ex coniugi o figli, purché integrate da testimonianze dirette dell'investigatore e materiale fotografico. Assumono valore indiziario, dunque devono essere valutate unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Il caso di specie riguardava una separazione giudiziale tra le parti, con la previsione di un contributo mensile a carico del marito di 700 euro per il figlio e di 400 euro per la moglie che si era dichiarata priva di reddito. Il marito aveva prodotto una relazione investigativa per dimostrare che la moglie svolgeva attività lavorativa presso una società immobiliare, fatto che avrebbe giustificato la riduzione dei contributi di mantenimento.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Il giudice accolse parzialmente l’appello riducendo il contributo per il figlio a 200 euro mensili e per la moglie a 150 euro mensili, ritenendo l’utilizzazione della relazione investigativa come prova atipica legittima, contenuto confermato dall’investigatore privato sentito come testimone. La moglie propose il ricorso per Cassazione ma fu dichiarato inammissibile.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/OIP+%281%29.webp" length="9670" type="image/webp" />
      <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 16:59:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-inammissibile-il-ricorso-contro-la-riduzione-del-mantenimento-provata-da-indagini-private</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/OIP+%281%29.webp">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/OIP+%281%29.webp">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - SEPARAZIONE CON ADDEBITO: IL TRADIMENTO PESA ANCHE SE TOLLERATO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-separazione-con-addebito-il-tradimento-pesa-anche-se-tollerato</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - SEPARAZIONE CON ADDEBITO: IL TRADIMENTO PESA ANCHE SE TOLLERATO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           Cass. N. 1938 del 28.01.2026 – La sentenza stabilisce che l’infedeltà causa l’addebito anche se perdonata in passato. I doveri del matrimonio restano validi e indisponibili - La Cassazione stabilisce che l’infedeltà causa l’addebito anche se perdonata in passato. I doveri del matrimonio restano validi e indisponibili.
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’idea che un tradimento perdonato autorizzi il partner a sbagliare di nuovo non trova spazio nel nostro ordinamento. Anche se un coniuge ha deciso in passato di “chiudere un occhio” per salvare la famiglia, questo non significa che abbia rinunciato per sempre al suo diritto alla fedeltà (art. 143 cod. civ.). La 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           Corte di Cassazione
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            ha ricordato che i doveri che nascono dal matrimonio hanno un carattere 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           indisponibile.
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Per escludere l’
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           addebito della separazione
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , chi tradisce deve dimostrare che il rapporto era già finito per altre ragioni prima del suo atto. Se invece il legame è ancora vivo, l’infedeltà rimane la causa principale che rende intollerabile la convivenza (art. 151 cod. civ.). La sopportazione è solo un indice che il giudice valuta insieme ad altri elementi, ma non cancella l’illiceità della condotta del traditore. La prova della vitalità del matrimonio può emergere anche da reazioni emotive spontanee. Nel caso trattato dalla Suprema Corte, è stato decisivo il racconto di un 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           investigatore privato
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           . L’uomo ha riferito che la sua cliente ha avuto un crollo emotivo quando ha appreso la notizia dell’ultima infedeltà e ha visto le prove documentali. Quando il giudice accerta che la fine dell’unione dipende esclusivamente dalla violazione dell’obbligo di fedeltà, scatta l’
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           addebito della separazione
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           . 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/come-superare-una-separazione-psicologa.jpg" length="32321" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:48:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-separazione-con-addebito-il-tradimento-pesa-anche-se-tollerato</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/come-superare-una-separazione-psicologa.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/come-superare-una-separazione-psicologa.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE IN CUSTODIA CAUTELARE CHE OMETTA DI COMUNICARE MOTIVI E DURATA DELLA MISURA</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-legittimo-il-licenziamento-del-lavoratore-in-custodia-cautelare-che-ometta-di-comunicare-motivi-e-durata-della-misura</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE IN CUSTODIA CAUTELARE CHE OMETTA DI COMUNICARE MOTIVI E DURATA DELLA MISURA</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://onelegale.wolterskluwer.it/document/10SE0003068917" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           Tribunale di Latina, con la sentenza 6 ottobre 2025, n. 1105
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata di un lavoratore sottoposto a custodia cautelare in carcere che – pur comunicando informalmente per interposta persona al datore di lavoro il suo arresto – si assentava per oltre un mese senza fornire una comunicazione tempestiva, efficace ed esaustiva dei motivi dell’arresto e della presumibile durata della misura custodiale detentiva tale da porre l’azienda nelle condizioni di sostituirlo in servizio e di assumere in generale i necessari provvedimenti organizzativi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/labor-law-lawyer-legal-advice-260nw-2492398091.png" length="196882" type="image/png" />
      <pubDate>Sun, 15 Feb 2026 15:18:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-legittimo-il-licenziamento-del-lavoratore-in-custodia-cautelare-che-ometta-di-comunicare-motivi-e-durata-della-misura</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/labor-law-lawyer-legal-advice-260nw-2492398091.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/labor-law-lawyer-legal-advice-260nw-2492398091.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - DIRITTO DI FAMIGLIA: VIOLENZA CONIUGALE E ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE, IRRILEVANTE IL MOMENTO IN CUI SI MANIFESTA -</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-diritto-di-famiglia-violenza-coniugale-e-addebito-della-separazione-irrilevante-il-momento-in-cui-si-manifesta</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - DIRITTO DI FAMIGLIA: VIOLENZA CONIUGALE E ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE, IRRILEVANTE IL MOMENTO IN CUI SI MANIFESTA -</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione, con ordinanza del 30 maggio 2025, n. 14465 torna a pronunciarsi in materia di separazione personale tra coniugi con una decisione di grande rilievo in tema di addebito della separazione, chiarendo un principio già consolidato: la condotta violenta posta in essere da un coniuge è di per sé sufficiente a fondare l’addebito, indipendentemente dal momento in cui essa si manifesta rispetto alla fine della convivenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel caso di specie, il marito proponeva domanda di separazione personale con la quale lamentava comportamenti intollerabili da parte della moglie, che lo avrebbero costretto ad abbandonare la casa familiare. In primo grado, le reciproche richieste di addebito sono state respinte, sancendo una soccombenza paritaria.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In sede di appello, tuttavia, la Corte territoriale ha ribaltato parzialmente l'esito, ritenendo provato che a determinare la crisi irreversibile del rapporto siano state condotte violente poste in essere dal marito, anche se verificatesi successivamente alla fine della convivenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’uomo ha impugnato la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha rigettato il ricorso, confermando la rilevanza dirimente delle condotte violente, anche se successive alla cessazione della convivenza. Secondo i giudici, infatti, la violenza fisica e morale costituisce una violazione talmente grave dei doveri coniugali da giustificare autonomamente non solo la separazione, ma anche l’addebito al suo autore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non è dunque necessario procedere a una comparazione tra le condotte dei coniugi: atti di tale gravità, proprio per la loro lesività dei diritti fondamentali della persona e per il loro carattere di sopraffazione, sono tali da assorbire qualsiasi altra causa eventualmente preesistente, a prescindere dal momento in cui essi si verifichino.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Governmental-Online-iPad.jpg" length="88802" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 09 Dec 2025 09:40:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-diritto-di-famiglia-violenza-coniugale-e-addebito-della-separazione-irrilevante-il-momento-in-cui-si-manifesta</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Governmental-Online-iPad.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Governmental-Online-iPad.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – INDAGINI FORENSI - CASSAZIONE: LE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL PC AZIENDALE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-indagini-forensi-cassazione-le-condizioni-di-legittimita-dei-controlli-effettuati-sul-pc-aziendale</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – INDAGINI FORENSI - CASSAZIONE: LE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL PC AZIENDALE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con la 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2025/Cass.-sent.-n.-28365-2025.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
            sentenza n. 28365 del 27.10.202
           &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2025/Cass.-sent.-n.-28365-2025.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
            5
           &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , la Cassazione afferma che costituisce un’adeguata informativa ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori la diffusione di una policy che comunichi preventivamente ai dipendenti la possibilità di effettuare verifiche e controlli sugli strumenti informatici aziendali in caso di rilevate anomalie. Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dalla società datrice sulla base di un controllo effettuato, a seguito del sospetto di operazioni anomale, sul suo PC aziendale.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo rispettate le prescrizioni di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, anche a fronte di un’adeguata informativa fornita ai dipendenti mediante diffusione della policy aziendale sull’utilizzo delle dotazioni informatiche. La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, in caso di sospetti di illeciti perpetrati da un dipendente, la società può procedere al controllo del PC aziendale utilizzato per svolgere la prestazione, a condizione che agisca nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 della L. 300/1970.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Le prescrizioni di detta norma, continua la sentenza, risultano rispettate qualora parte datoriale provi di aver fornito al dipendente interessato una adeguata informativa circa l’applicazione di previsioni contrattuali in materia disciplinare in caso di condotte non conformi alla policy aziendale sull’utilizzo degli strumenti informatici.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo i Giudici di legittimità, laddove dai controlli emerga – come nel caso di specie – l’effettivo svolgimento di attività lesive del dovere di diligenza e fedeltà da parte del dipendente, il medesimo è passibile di licenziamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/hands-typing-on-laptop-digital-600nw-2413509331.webp" length="23292" type="image/webp" />
      <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 09:52:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-indagini-forensi-cassazione-le-condizioni-di-legittimita-dei-controlli-effettuati-sul-pc-aziendale</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/hands-typing-on-laptop-digital-600nw-2413509331.webp">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/hands-typing-on-laptop-digital-600nw-2413509331.webp">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: ULTRAS VIOLENTO, LICENZIAMENTO LEGITTIMO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-ultras-violento-licenziamento-legittimo</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: ULTRAS VIOLENTO, LICENZIAMENTO LEGITTIMO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.edotto.com/download/corte-di-cassazione---ordinanza-n-24100-del-28-agosto-2025-pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           ordinanza n. 
           &#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
            24100
           &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      
           , depositata il 28 agosto 2025
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro ha confermato la legittimità di un 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           licenziamento disciplinare
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            per giustificato motivo soggettivo, intimato da un’azienda privata a un proprio dipendente, in seguito a condanna penale definitiva per fatti estranei al contesto lavorativo, ma ritenuti incompatibili con la figura morale del lavoratore, come previsto dal CCNL applicabile. Il dipendente, un operaio alle dipendenze di una società, era stato condannato con 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           sentenza definitiva
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            a otto mesi di reclusione per una serie di condotte penalmente rilevanti commesse nell’ambito delle
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
            tifoserie calcistiche
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            .
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In particolare, i giudici penali avevano accertato che:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            il lavoratore aveva offeso l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, rivolgendosi a un’ispettrice della Polizia di Stato con 
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
            frasi ingiuriose 
           &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            e istigatrici alla 
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
            violenza
           &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            ;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            le espressioni utilizzate includevano slogan violenti e intimidatori, come “meglio mille sbirri uccisi che un ultras diffidato” e “sbirri a morte”, pronunciate in modo reiterato per quasi due anni;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            le condotte erano avvenute fuori dall’orario di lavoro, ma ritenute di 
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
            estrema gravità
           &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             per il loro contenuto e per i valori giuridici e morali violati, quali la dignità delle forze dell’ordine e l’ordine pubblico.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo la Corte territoriale, tali condotte, pur non commesse nell’ambito del rapporto di lavoro, avevano determinato una compromissione irreversibile del vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, elemento centrale di ogni rapporto contrattuale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’Appello, la quale aveva richiamato l’articolo del 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           CCNL
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            applicabile, che prevede la 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           sanzione espulsiva
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            in caso di condanna a pena detentiva per 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           reati non connessi all’attività lavorativa, ma lesivi della figura morale del lavoratore
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           .
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;ul&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            il recesso datoriale era tempestivo, in quanto avvenuto a seguito della conoscenza della sentenza passata in giudicato;
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
    &lt;li&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            la 
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
            gravità oggettiva e soggettiva dei fatti
           &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
             giustificava la sanzione massima, anche alla luce della reiterazione, del linguaggio utilizzato e del contesto sociale in cui le azioni erano avvenute.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/li&gt;&#xD;
  &lt;/ul&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non sussisteva alcuna disparità di trattamento, né prova di un intento ritorsivo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Justicia-Digital-scaled.jpeg" length="146116" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 17:23:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-ultras-violento-licenziamento-legittimo</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Justicia-Digital-scaled.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Justicia-Digital-scaled.jpeg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIATO CHI SVOLGE ATTIVITÀ EXTRA INCOMPATIBILI CON LA PATOLOGIA CHE LIMITA LA SUA IDONEITÀ LAVORATIVA</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziato-chi-svolge-attivita-extra-incompatibili-con-la-patologia-che-limita-la-sua-idoneita-lavorativa</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIATO CHI SVOLGE ATTIVITÀ EXTRA INCOMPATIBILI CON LA PATOLOGIA CHE LIMITA LA SUA IDONEITÀ LAVORATIVA</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con la 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2025/Cass.-sent.-n.-28367-2025.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      &lt;strong&gt;&#xD;
        
            sentenza n. 28367 del 27.10.2025
           &#xD;
      &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , la Cassazione afferma che è “gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un’attività extra-lavorativa, affatto occasionale, potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver svolto alcuni allenamenti, in qualità di personal trainer, durante un periodo di vigenza di una prescrizione del medico aziendale che lo aveva ritenuto inidoneo alla movimentazione manuale di carichi aventi peso superiore ai 18 kg.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che l’attività extralavorativa era incompatibile con le prescrizioni del medico competente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che l'attività compiuta dal prestatore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò, continua la sentenza, qualora detta attività non sia compatibile con le condizioni fisiche del dipendente che abbiano ridotto la sua capacità lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo i Giudici di legittimità, infatti, una condotta di tal genere è lesiva dell’obbligo di fedeltà, nonché dei principi di correttezza e buona fede.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità del recesso irrogatogli.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/1761903136629.jpeg" length="192069" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 09:01:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziato-chi-svolge-attivita-extra-incompatibili-con-la-patologia-che-limita-la-sua-idoneita-lavorativa</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/1761903136629.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/1761903136629.jpeg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIAMENTO PER INSUBORDINAZIONE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-per-insubordinazione</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIAMENTO PER INSUBORDINAZIONE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Cass. 23565 – 19.08.2025 - Una società di vigilanza privata contestava a una propria guardia giurata una serie di addebiti disciplinari. Nello specifico, al lavoratore veniva imputato di aver prestato servizio in tre diverse occasioni senza una radio trasmittente funzionante, un dispositivo essenziale per la comunicazione e la sicurezza. In una di queste giornate, inoltre, non aveva con sé nelle immediate vicinanze il giubbotto antiproiettile e indossava sulla divisa mostrine e manette non autorizzate. Queste mancanze, considerate gravi dall’azienda, hanno portato all’avvio di un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento del dipendente per giusta causa. Il caso è approdato in tribunale, dove il giudice di primo grado, pur riconoscendo la veridicità dei fatti, aveva ritenuto il licenziamento una sanzione sproporzionata, considerandola non sufficientemente grave da giustificare la perdita del posto di lavoro. Di parere opposto è stata la Corte d’Appello. I giudici di secondo grado hanno riformato la prima sentenza, dichiarando legittimo il licenziamento. Secondo la Corte territoriale, i sei addebiti contestati non erano semplici negligenze, ma configuravano una vera e propria insubordinazione. La gravità della condotta è stata valutata sia dal punto di vista oggettivo (la pericolosità intrinseca nel non avere strumenti di sicurezza in un lavoro di vigilanza) sia soggettivo (la deliberata indifferenza del lavoratore verso le precise disposizioni aziendali, aggravata da precedenti sanzioni disciplinari). Il lavoratore ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo principalmente due punti:
            &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
             1. Le sue azioni erano al massimo qualificabili come negligenza, punibile con una sanzione conservativa (come una sospensione) e non con il licenziamento.
            &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
             2. La sanzione del licenziamento era comunque sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, confermando la decisione della Corte d’Appello e fornendo un’analisi approfondita del concetto di insubordinazione.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Questa ordinanza rafforza un’interpretazione ampia del concetto di insubordinazione. Non è necessario un plateale atto di sfida per incorrere in un 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           licenziamento per insubordinazione
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ; è sufficiente una condotta reiterata che dimostri una consapevole noncuranza delle regole aziendali, specialmente quando queste sono poste a tutela della sicurezza del lavoratore stesso e di terzi. La decisione sottolinea come la valutazione della gravità di un comportamento debba tenere conto del contesto lavorativo e delle responsabilità specifiche del dipendente. Per i datori di lavoro, è un’ulteriore conferma dell’importanza di avere regolamenti chiari e di applicare con coerenza il sistema disciplinare.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/organizzazione-aziendale.jpg" length="123432" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 06:36:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-per-insubordinazione</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/organizzazione-aziendale.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/organizzazione-aziendale.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - SE IL REDDITO DEL PADRE DIMINUISCE, VA RIDOTTO L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-se-il-reddito-del-padre-diminuisce-va-ridotto-lassegno-di-mantenimento-per-il-figlio</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - SE IL REDDITO DEL PADRE DIMINUISCE, VA RIDOTTO L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La Corte di cassazione Civile, sezione I, con ordinanza n. 19288 del 14 luglio 2025, ha stabilito che in tema di contributo al mantenimento dei figli, il giudice deve valutare in concreto le risorse economiche attuali di entrambi i genitori, ai sensi dell’art. 337-ter, comma 4, c.c., considerando anche eventuali mutamenti della situazione reddituale, indipendentemente dal fatto che tali mutamenti siano frutto di scelte unilaterali, purché motivati da esigenze economiche reali e documentate. È pertanto errata la decisione che confermi un assegno di mantenimento senza una verifica attuale e comparativa delle condizioni economiche delle parti.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           Un padre con 1.400€ di stipendio e 700€ di mutuo non può essere condannato a versare 600€ di mantenimento per il figlio. La Corte di Cassazione annulla la decisione, ribadendo che l’assegno deve essere proporzionale e sostenibile, non una condanna alla povertà.
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Vivere con 100 euro al mese, dopo aver pagato il mutuo e l’
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           assegno di mantenimento per il figlio
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           . È questa la prospettiva a cui una sentenza di merito aveva di fatto condannato un padre separato, con uno stipendio di 1.400 euro. Una situazione economicamente insostenibile che la Corte di Cassazione ha censurato con forza, annullando la decisione e riaffermando un principio di civiltà giuridica e di puro realismo. Con l’ordinanza n. 19288, depositata il 14 luglio 2025, la Suprema Corte ha stabilito che l’assegno per il figlio deve essere sempre e comunque proporzionato ai redditi attuali dei genitori e non può mai trasformarsi in una 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           sanzione
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            che spinge il genitore obbligato al di sotto della 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           soglia di sussistenza
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           . La sentenza è una durissima bacchettata ai giudici che basano le loro decisioni su giudizi morali circa le scelte di vita dei genitori, invece che sulla fredda ma necessaria analisi della realtà economica.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/diritto+di+famiglia+ii.jpg" length="23762" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 01 Sep 2025 07:15:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-se-il-reddito-del-padre-diminuisce-va-ridotto-lassegno-di-mantenimento-per-il-figlio</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/diritto+di+famiglia+ii.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/diritto+di+famiglia+ii.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - LA DEDIZIONE ESCLUSIVA ALLA FAMIGLIA PUÒ ESSERE RILEVANTE AI FINI DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-la-dedizione-esclusiva-alla-famiglia-puo-essere-rilevante-ai-fini-del-diritto-allassegno-divorzile</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - LA DEDIZIONE ESCLUSIVA ALLA FAMIGLIA PUÒ ESSERE RILEVANTE AI FINI DEL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Con l’ordinanza n. 18693 del 9 luglio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, è tornata a pronunciarsi sul delicato tema dell’assegno divorzile, riaffermando l'importanza della sua funzione perequativo-compensativa. La decisione interviene nell’ambito di un ricorso presentato dalla moglie, la quale si era vista revocare l’assegno di 500 euro mensili disposto in primo grado dal Tribunale di Bologna.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte d’Appello di Bologna, infatti, aveva ritenuto che ella avesse raggiunto un’autonomia economica e che non vi fosse prova di una rinuncia, in epoca matrimoniale, a possibilità di realizzazione professionale. Una decisione che, secondo la ricorrente, avrebbe disatteso l’interpretazione consolidata dell’art. 5 della Legge sul divorzio (n. 898/1970), che prevede l’assegno non solo con funzione assistenziale, ma anche come forma di compensazione per i sacrifici compiuti all’interno della vita coniugale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Suprema Corte ha accolto il ricorso, censurando l’analisi condotta dalla Corte territoriale per non aver tenuto conto del contributo fornito da moglie alla vita familiare e della possibile rinuncia, anche non formalizzata, ad occasioni professionali in favore del ménage familiare. La Cassazione ha così ribadito che la valutazione della spettanza dell’assegno non può ridursi a un confronto meramente reddituale, ma deve comprendere una lettura attenta dell’intera storia coniugale, considerando eventuali squilibri generatisi durante la relazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La sentenza della Corte d’Appello è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame alla luce di tali principi. L’ordinanza offre un ulteriore chiarimento interpretativo e rafforza il ruolo dell’assegno divorzile come strumento di giustizia redistributiva, volto a tutelare l’equità tra ex coniugi anche dopo la fine del vincolo matrimoniale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/assegno-divorzile-importo.webp" length="56358" type="image/webp" />
      <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 06:24:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-la-dedizione-esclusiva-alla-famiglia-puo-essere-rilevante-ai-fini-del-diritto-allassegno-divorzile</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/assegno-divorzile-importo.webp">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/assegno-divorzile-importo.webp">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - PERMESSI LEGGE 104: NON È NECESSARIO RESTARE SEMPRE CON IL DISABILE ASSISTITO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-permessi-legge-104-non-e-necessario-restare-sempre-con-il-disabile-assistito</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - PERMESSI LEGGE 104: NON È NECESSARIO RESTARE SEMPRE CON IL DISABILE ASSISTITO –</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14763 depositata il 28 maggio 2025, ha fornito un’importante precisazione in tema di permessi retribuiti ex 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           Legge 104/1992
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , confermando un orientamento già presente ma ora ulteriormente rafforzato: 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           l’assistenza al familiare disabile non richiede una presenza fisica continuativa o ininterrotta
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            durante l’intero arco temporale del permesso fruito. Nel caso sottoposto alla Corte, un lavoratore era stato sanzionato dal datore di lavoro per aver svolto, durante un giorno di permesso 104, alcune attività personali – tra cui una breve sosta presso un esercizio commerciale – senza essere stato sempre presente con il familiare disabile. Il datore di lavoro aveva ritenuto che ciò integrasse un abuso del diritto, e quindi un uso improprio del permesso. La Corte ha invece escluso la sussistenza dell’abuso, sottolineando che: “L’utilizzo del permesso 104 è legittimo anche quando non coincide con una presenza costante accanto al disabile, purché sussista un collegamento funzionale e finalistico tra la giornata di assenza e l’attività di assistenza.” Questa decisione 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           non autorizza un uso arbitrario dei permessi
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           . Tuttavia, chiarisce che:
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ·       L’assistenza può essere svolta con modalità flessibili e non coincide con l’obbligo di permanere per l’intera giornata presso l’abitazione del disabile;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ·       Il lavoratore può compiere attività 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           compatibili
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            con il ruolo di caregiver, come spostamenti, commissioni, o momenti di pausa;
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ·       L’eventuale accertamento di un uso illecito richiede 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           prove concrete
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            di uno scostamento dall’obiettivo assistenziale, non basate su meri automatismi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il principio affermato dalla Corte è coerente con la finalità della legge 104, che mira a favorire il mantenimento della persona disabile nel proprio contesto familiare e sociale, senza però irrigidire il ruolo del caregiver, spesso già gravato da carichi emotivi e organizzativi significativi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/LaborEmploymentSectionPage_1440X400-1280x356.jpg" length="60189" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 15:33:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-permessi-legge-104-non-e-necessario-restare-sempre-con-il-disabile-assistito</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/LaborEmploymentSectionPage_1440X400-1280x356.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/LaborEmploymentSectionPage_1440X400-1280x356.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - INCOSTITUZIONALE IL TETTO DI 6 MENSILITÀ PER I LICENZIAMENTI NELLE PICCOLE IMPRESE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-incostituzionale-il-tetto-di-6-mensilita-per-i-licenziamenti-nelle-piccole-imprese</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - INCOSTITUZIONALE IL TETTO DI 6 MENSILITÀ PER I LICENZIAMENTI NELLE PICCOLE IMPRESE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con la
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2025/Corte_Cost.-sent.-n.-118-2025.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           sentenza n. 118 del 21.07.2025
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , la Corte Costituzionale afferma che è incostituzionale il limite di 6 mensilità a titolo di indennità risarcitoria previsto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 in caso di licenziamento illegittimo irrogato da una azienda che occupa meno di 15 dipendenti. La lavoratrice, assunta dopo il marzo 2015 da una azienda con meno di 15 dipendenti, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole. Il Tribunale di Livorno, investito del caso, solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, ritenendo che lo stesso non fosse idoneo né a svolgere il ruolo di deterrente né a garantire adeguatezza e congruità.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Secondo il Giudice rimettente, infatti, detta norma, da un lato, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti delle piccole e grandi aziende e, dall’altro lato, prevendendo una tutela standardizzata, impedisce una necessaria personalizzazione del risarcimento a seconda dei vizi, più o meno gravi, del recesso. La Corte rileva che la norma censurata è incostituzionale, stante l’imposizione del limite massimo di 6 mensilità di indennità risarcitoria che è fisso ed insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento. Secondo i Giudici, detto dato va letto unitamente alla previsione secondo cui, in favore dei dipendenti di piccole imprese, vi è il riconoscimento di importi dimezzati rispetto a quelli indicati in favore dei lavoratori occupati in aziende più grandi, seppur destinatari di licenziamenti parimenti illegittimi. Alla luce di ciò, per la Consulta, l’ammontare dell’indennità in questione risulta “circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato” né da “assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro”. Su tali presupposti, la Corte “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 … limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».”.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/90920445-labor-law-lawyer-legal-business-internet-technology-concept.jpg" length="13955" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 07:11:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-incostituzionale-il-tetto-di-6-mensilita-per-i-licenziamenti-nelle-piccole-imprese</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/90920445-labor-law-lawyer-legal-business-internet-technology-concept.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/90920445-labor-law-lawyer-legal-business-internet-technology-concept.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE – NUOVA RELAZIONE DELL’EX CONIUGE E RIVALUTAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-nuova-relazione-dellex-coniuge-e-rivalutazione-dellassegno-di-mantenimento</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE – NUOVA RELAZIONE DELL’EX CONIUGE E RIVALUTAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Cass. Civile n. 14358 – 29.05.2025
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           - 
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria. Il diritto all'assegno di mantenimento viene meno ove, durante lo stato di separazione, il coniuge avente diritto instauri un rapporto di fatto con un nuovo partner che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, con onere della prova a carico del coniuge tenuto a corrispondere l'assegno. La stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, se le risorse economiche sono state messe in comune, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa. La normativa sulla separazione coniugale è disciplinata in maniera diversa rispetto al divorzio, in quanto l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno di separazione, in relazione alla sua componente compensativa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/happy-family-silhouette-sunset-750x465.jpg" length="24411" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 18:01:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-nuova-relazione-dellex-coniuge-e-rivalutazione-dellassegno-di-mantenimento</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/happy-family-silhouette-sunset-750x465.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/happy-family-silhouette-sunset-750x465.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CONTROLLI DIFENSIVI SUI LAVORATORI: LECITI SOLO IN PRESENZA DI FONDATO SOSPETTO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-controlli-difensivi-sui-lavoratori-leciti-solo-in-presenza-di-fondato-sospetto</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CONTROLLI DIFENSIVI SUI LAVORATORI: LECITI SOLO IN PRESENZA DI FONDATO SOSPETTO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           Corte di Cassazione
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , con 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           ordinanza 24 aprile 2025 n. 10822
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , ha affermato che la legittimità dei 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           controlli difensivi
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            in senso stretto richiede la presenza di un “
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           fondato sospetto
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           ” in capo al datore di lavoro circa 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           comportamenti illeciti
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            di uno o più lavoratori - Nel caso in esame una lavoratrice, con mansioni di responsabile di uno showroom commerciale in relazione alle quali era stata inquadrata come Quadro ai sensi del CCNL Tessile Abbigliamento e Moda, veniva 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           licenziata 
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           il 1° settembre 2022 dalla società propria datrice di lavoro per aver sottratto alcuni prodotti. La lavoratrice impugnava giudizialmente il provvedimento espulsivo. La Corte distrettuale, condividendo l'iter argomentativo del Tribunale, lo dichiarava 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           illegittimo
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , condannando la società alla sua 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           reintegrazione
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            nel posto di lavoro e alla corresponsione in suo favore di una 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           indennità risarcitoria
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            pari alle retribuzioni spettanti dal dì del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Secondo la Corte distrettuale le 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           prove 
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           circa la responsabilità della lavoratrice in merito all'addebito mosso a suo carico 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           non erano state legittimamente acquisite
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           : l'indagine sulla sua condotta, svolta da un collega, e le immagini registrate dagli impianti audiovisivi erano state realizzate in violazione della normativa vigente. Ciò per l'assoluta 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           inattendibilità
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            del collega e perché le 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           indagini forensi
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            sugli strumenti aziendali assegnati alla lavoratrice, disposte dopo il licenziamento, dovevano reputarsi 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           irrilevanti
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           . - La società ricorreva in Cassazione, a cui resisteva con controricorso la lavoratrice. Entrambe le parti presentavano memorie.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/HR+-+LICENZIMANTO.webp" length="17372" type="image/webp" />
      <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 06:16:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-controlli-difensivi-sui-lavoratori-leciti-solo-in-presenza-di-fondato-sospetto</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/HR+-+LICENZIMANTO.webp">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/HR+-+LICENZIMANTO.webp">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: LICENZIATO CHI FA ATTIVITÀ LUDICA DURANTE LA MALATTIA RITARDANDO LA GUARIGIONE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-licenziato-chi-fa-attivita-ludica-durante-la-malattia-ritardando-la-guarigione</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: LICENZIATO CHI FA ATTIVITÀ LUDICA DURANTE LA MALATTIA RITARDANDO LA GUARIGIONE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Con
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           l’
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2025/Cass.-ord.-n.-11154-2025.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           ordinanza n. 11154 del 28.04.2025
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            ,
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           la Cassazione afferma che è passibile di licenziamento il lavoratore che, durante
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            la malattia, si dedica ad attività ludica, compromettendo o ritardando, anche solo potenzialmente, la guarigione. Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per lo svolgimento, durante l'assenza per malattia, di attività ludica che ha esposto a rischio di peggioramento le condizioni di salute.
            &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
             La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, dichiarando illegittimo, per sproporzione tra sanzione e infrazione disciplinare, l’impugnato recesso.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che non sussiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tuttavia, continua la sentenza, il compimento di detta ulteriore attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, sia quando l'attività stessa - valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte - sia tale da pregiudicare o ritardare la guarigione del lavoratore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo i Giudici di legittimità, infatti, durante il periodo di sospensione del rapporto determinato dalla malattia, permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi anche non inerenti allo svolgimento della prestazione, quali quelli di diligenza e fedeltà e quelli di correttezza e buona fede.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Non essendosi la sentenza di merito attenuta a detti principi, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/employment+law+labor.jpg" length="76236" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 14 Jun 2025 14:13:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-licenziato-chi-fa-attivita-ludica-durante-la-malattia-ritardando-la-guarigione</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/employment+law+labor.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/employment+law+labor.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER FATTI PREGRESSI COMMESSI DAL LAVORATORE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-e-legittimo-il-licenziamento-per-fatti-pregressi-commessi-dal-lavoratore</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER FATTI PREGRESSI COMMESSI DAL LAVORATORE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La condotta anteriore, emersa solo successivamente, può costituire giusta causa di licenziamento se fa venir meno il vincolo fiduciario con il datore di lavoro (Cass. n. 4227/2025) - La condotta del lavoratore seppur pregressa all'inizio del rapporto di lavoro ed emersa solo successivamente, può costituire 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.altalex.com/guide/licenziamento-per-giusta-causa" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           giusta causa di licenziamento
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , qualora comprometta irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. Cassazione, Sez. Lavoro, nell’ordinanza 18 febbraio 2025, n. 4227 - La sentenza in esame trae origine dal licenziamento disciplinare intimato da una società ad un proprio dipendente, comminato a causa della scoperta, da parte delle Forze dell’ordine durante una perquisizione domiciliare, di ingenti pezzi di corrispondenza, risalenti ad anni precedenti, nascosti in un locale riconducibile al lavoratore. Tali plichi, in parte manomessi, non erano mai stati consegnati ai destinatari. A causa di tale condotta, l’uomo era stato licenziato per giusta causa. Impugnato il provvedimento de quo, nella fase sommaria del procedimento ex 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/11/20/riforma-del-lavoro-fornero" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           lege n. 92/2012
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            il Giudice di prime aveva accolto l'impugnativa del licenziamento disciplinare per giusta causa dichiarandolo illegittimo, ordinando alla datrice di lavoro la reintegra del lavoratore ed il risarcimento del danno. La Corte territoriale ha però ribaltato la decisione, accogliendo il reclamo dell’azienda e dichiarando legittimo il licenziamento per giusta causa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ad avviso del giudice di merito, la condotta di sottrazione, manomissione e mancato recapito, mai contestata dal lavoratore, quindi pacificamente accertata, era stata posta in essere dallo stesso nell'esecuzione della propria prestazione lavorativa, ed era consistita non in un qualsiasi inadempimento, ma nella completa negazione della prestazione affidata al dipendente in virtù delle mansioni svolte. Il lavoratore ha proposto ricorso in cassazione, deducendo che i fatti addebitatigli erano pregressi e relativi a un precedente rapporto di lavoro, poi terminato con conciliazione novativa. Esponeva, altresì, che la datrice di lavoro non aveva provato la sussistenza di dolo o di una gravità tali da giustificare il licenziamento contestato.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/LABOR+LAW+-+5-ded620d8.jpg" length="32791" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 09:08:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-e-legittimo-il-licenziamento-per-fatti-pregressi-commessi-dal-lavoratore</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/LABOR+LAW+-+5-ded620d8.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/LABOR+LAW+-+5-ded620d8.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER APPROPRIAZIONE DI IMPORTI DI MODESTO VALORE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-legittimo-il-licenziamento-per-appropriazione-di-importi-di-modesto-valore</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER APPROPRIAZIONE DI IMPORTI DI MODESTO VALORE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            INVESTIGAZIONI AZIENDALI -
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER APPROPRIAZIONE DI IMPORTI DI MODESTO VALORE -
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con la 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2025/Cass.-sent.-n.-11985-2025.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           sentenza n. 11985 del 07.05.2025
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , la Cassazione afferma che, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, ciò che rileva è la idoneità della condotta tenuta dal lavoratore a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver omesso la registrazione di cassa per importi di modesto valore.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo la condotta addebitata una espressione di personalità incline all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che il compimento di ripetute irregolarità nella registrazione delle operazioni commerciali e nel rilascio dello scontrino legittima il licenziamento del dipendente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò, per la sentenza, a prescindere da eventuali condotte appropriative delle somme in questione, la cui dimostrazione specifica non è necessaria ai fini del venir meno della fiducia nel dipendente da parte del datore di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo i Giudici di legittimità, invero, la fiducia è lesa già dal compimento delle predette irregolarità, in quanto connotate dall'elemento doloso e inidonee a garantire per il futuro un affidamento nel puntuale ed esatto adempimento dell'obbligazione lavorativa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INVESTIGAZIONI+LABOR+LAW.jpg" length="159401" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 31 May 2025 07:35:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-legittimo-il-licenziamento-per-appropriazione-di-importi-di-modesto-valore</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INVESTIGAZIONI+LABOR+LAW.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INVESTIGAZIONI+LABOR+LAW.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – LA TOLLERANZA DEL DATORE NON BASTA AD ANNULLARE L'ILLICEITÀ DI UNA CONDOTTA VIETATA PER LEGGE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-la-tolleranza-del-datore-non-basta-ad-annullare-l-illiceita-di-una-condotta-vietata-per-legge</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – LA TOLLERANZA DEL DATORE NON BASTA AD ANNULLARE L'ILLICEITÀ DI UNA CONDOTTA VIETATA PER LEGGE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 7826 del 24 marzo 2025 - in tema di licenziamento disciplinare, la mera tolleranza del datore di lavoro rispetto a condotte illegittime dei dipendenti non è di per sé idonea a far venire meno l'antigiuridicità della condotta, né dal punto di vista oggettivo né soggettivo. L'esclusione di responsabilità dell'autore della violazione è configurabile solo in presenza di elementi ulteriori, capaci di ingenerare nel trasgressore l'incolpevole convinzione di liceità del comportamento, tali che non possa essergli mosso neppure un addebito di negligenza. Per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa, mentre l'errore sulla liceità della condotta (buona fede) può escludere la responsabilità solo quando risulti inevitabile, richiedendosi a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo a generare la convinzione della liceità, e la prova che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge con l'ordinaria diligenza. L'ignoranza incolpevole può derivare anche dal comportamento dell'organo preposto al controllo, purché si accerti che l'affidamento ingenerato nel privato sia tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità della condotta. Il giudice di merito, pertanto, non può limitarsi a rilevare la tolleranza datoriale nel reprimere le violazioni per escludere l'antigiuridicità della condotta del dipendente, ma deve verificare la sussistenza di elementi ulteriori atti a ingenerare l'incolpevole convinzione di liceità e accertare se il lavoratore abbia in buona fede fatto il possibile per rispettare il divieto oppure abbia meramente approfittato della mancata reazione datoriale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/LABOR+LAW+-+5.jpg" length="25641" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 26 May 2025 06:45:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-la-tolleranza-del-datore-non-basta-ad-annullare-l-illiceita-di-una-condotta-vietata-per-legge</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/LABOR+LAW+-+5.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/LABOR+LAW+-+5.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - IL GENITORE PUÒ AGIRE PER LA TUTELA DEI RAPPORTI NONNI-NIPOTI</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-il-genitore-puo-agire-per-la-tutela-dei-rapporti-nonni-nipoti</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - IL GENITORE PUÒ AGIRE PER LA TUTELA DEI RAPPORTI NONNI-NIPOTI</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Cassazione Civile – 11.02.2025 n. 3539 -
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, il genitore è legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti minori in caso di condotte ostative da parte dell'altro genitore, ai sensi degli artt. 337 ter e ss. c.c., nell'ottica di tutelare l'interesse prevalente dei minori ad un sano ed equilibrato sviluppo affettivo attraverso la frequentazione della propria famiglia di origine. Tale legittimazione si distingue da quella prevista dall'art. 317 bis c.c., che attribuisce agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni attraverso un'azione autonoma da esercitarsi in un separato giudizio dinanzi al Tribunale per i Minorenni, non potendo gli stessi intervenire nel procedimento di separazione. La ratio di tale distinzione risiede nella diversità delle parti in giudizio e degli interessi in contesa, poiché la sfera di affettività degli ascendenti può essere compromessa indipendentemente dalle vicende di crisi coniugale. L'intervento degli ascendenti nel giudizio di separazione introdurrebbe infatti un ulteriore elemento di conflittualità potenzialmente eccentrico tra i coniugi, rendendo inoltre più complessa l'audizione dei minori, che dovrebbe valutare sia l'affidamento agli stessi che il contemperamento del loro interesse con l'autonomo diritto degli ascendenti. Nel procedimento di separazione, pertanto, la tutela del diritto dei minori a mantenere rapporti significativi con i nonni, qualora ostacolato da uno dei genitori, deve essere fatta valere dal genitore che denuncia le condotte ostative nell'ambito delle domande volte a regolamentare i rapporti familiari, in quanto rientrante nella più ampia tutela dell'interesse del minore ad una crescita serena ed equilibrata.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/diritto+di+famiglia.jpg" length="23762" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 02 May 2025 15:36:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-il-genitore-puo-agire-per-la-tutela-dei-rapporti-nonni-nipoti</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/diritto+di+famiglia.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/diritto+di+famiglia.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: NON RILEVANO LE CHAT ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-addebito-della-separazione-non-rilevano-le-chat-illegittimamente-acquisite</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: NON RILEVANO LE CHAT ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza, 20 febbraio 2025 n. 4530 - Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ai fini della declaratoria di addebito, non ricorre idonea prova per ritenere acquisite in modo legittimo e, perciò, utilizzabili come valida prova ai fini del decidere, le versate riproduzioni documentali (screenshot) delle conversazioni telefoniche (chat) intrattenute dal coniuge incolpato con altra donna, tramite whatsapp e telegram, ove la circostanza giustificatrice allegata - secondo la quale i coniugi avevano libero accesso ai rispettivi apparecchi telefonici conoscendone anche le rispettive password abilitative -, si possa desumere unicamente da una testimonianza de relato actoris.”
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/1731768633724.jpeg" length="233190" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 25 Apr 2025 10:13:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-addebito-della-separazione-non-rilevano-le-chat-illegittimamente-acquisite</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/1731768633724.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/1731768633724.jpeg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - L’ASSEGNO DI SEPARAZIONE VA PARAMETRATO AL TENORE DI VITA DURANTE LA CONVIVENZA</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-lassegno-di-separazione-va-parametrato-al-tenore-di-vita-durante-la-convivenza</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - L’ASSEGNO DI SEPARAZIONE VA PARAMETRATO AL TENORE DI VITA DURANTE LA CONVIVENZA</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 marzo 2025, n. 7123 - In tema di separazione personale tra coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno ciò che rileva è l'accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della separazione. Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi i coniugi) non è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso. (Nel caso di specie, la Corte di merito, dall'esame delle dichiarazioni reddituali del ricorrente in atti, ha potuto rilevare che, durante la convivenza matrimoniale, le entrate familiari erano tutte provenienti dai redditi del P. che disponeva di un considerevole patrimonio frutto di un’attività di intermediazione immobiliare esercitata da parecchi anni fonte di guadagni significativi in un mercato locale di nicchia che notoriamente non aveva subito flessioni di particolare rilievo).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Immagine-per-sito.jpg" length="26909" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 19 Apr 2025 10:00:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-lassegno-di-separazione-va-parametrato-al-tenore-di-vita-durante-la-convivenza</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Immagine-per-sito.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Immagine-per-sito.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 02 APRILE 2025, N. 8707 - TROPPE PAUSE AL BAR: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-civile-sez-lav-02-aprile-2025-n-8707-troppe-pause-al-bar-legittimo-il-licenziamento</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 02 APRILE 2025, N. 8707 - TROPPE PAUSE AL BAR: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO -</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte territoriale ha rilevato che il quadro probatorio raccolto (composto dall'acquisizione di una relazione investigativa, dall'analisi dei GPS installati sui mezzi di raccolta dei rifiuti guidati dal dipendente, dalla deposizione di diversi testimoni) ha dimostrato che il lavoratore, durante l'orario di lavoro, si era trattenuto presso diversi pubblici esercizi-bar per un periodo di tempo che eccedeva l'arco temporale previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003 e dal contratto di lavoro. Con particolare riguardo all'utilizzazione degli esiti della relazione investigativa, la Corte territoriale ha sottolineato che il controllo era stato delegato solamente dopo il sorgere del sospetto, da parte del datore di lavoro, della violazione di obblighi derivanti dal CCNL e dal contratto individuale e di comportamenti che integravano una condotta fraudolenta (in specie con riguardo alla giornata in cui il servizio era terminato con largo anticipo e il lavoratore aveva trascorso il resto del turno di lavoro presso un esercizio pubblico, per poi far rientro in cantiere e compilare il foglio presenze in corrispondenza dell'orario finale); il personale investigativo era stato incaricato dalla società dopo che erano state constatate - tramite i sistemi di controllo a distanza-GPS installati su tutti i mezzi di raccolta come da espressa previsione del Capitolato di appalto - frequenti soste durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, condotte che erano suscettibili di incidere sul patrimonio aziendale (nonché sull'immagine dell'azienda) alla luce degli obblighi assunti nei confronti del committente (di regolare e diligente svolgimento del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti). In ogni caso, la Corte territoriale ha ritenuto che la prova delle condotte contestate al lavoratore era raggiunta mediante la prova testimoniale resa dal titolare e dal dipendente dell'agenzia investigativa, prova di cui, la parte interessata, non aveva dedotto né l'inammissibilità (prima della raccolta delle deposizioni) né la nullità. La Corte di appello ha, poi, ritenuto proporzionato il provvedimento espulsivo rispetto all'infrazione disciplinare contestata avuto, complessivamente, riguardo alla natura della violazione, alla loro reiterazione (che aveva determinato un richiamo da parte della committente nonché precedenti provvedimenti disciplinari), alle modalità della condotta e all'elemento soggettivo del lavoratore, anche con riguardo alla scala valoriale dettata dalle parti sociali in tema di sanzioni disciplinari e senza che potesse influire la patologia sofferta dal lavoratore sia in quanto comunicata dopo la contestazione disciplinare sia perché non appariva funzionalmente collegata al notevole prolungamento (presso gli esercizi commerciali) delle soste; ha, infine, ritenuto che nessun rilievo potesse assumere la mancata esposizione del codice disciplinare, trattandosi di violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro - La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite. 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Employment-Law-in-Netherlands.jpg" length="75506" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 06 Apr 2025 13:30:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-civile-sez-lav-02-aprile-2025-n-8707-troppe-pause-al-bar-legittimo-il-licenziamento</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Employment-Law-in-Netherlands.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Employment-Law-in-Netherlands.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE – NO AL COLLOCAMENTO PREVALENTE ALLA MADRE ANCHE SE IL BIMBO HA TRE ANNI: NECESSARIA ANALISI DEL RAPPORTO COI GENITORI -</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-no-al-collocamento-prevalente-alla-madre-anche-se-il-bimbo-ha-tre-anni-necessaria-analisi-del-rapporto-coi-genitori</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE – NO AL COLLOCAMENTO PREVALENTE ALLA MADRE ANCHE SE IL BIMBO HA TRE ANNI: NECESSARIA ANALISI DEL RAPPORTO COI GENITORI</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;strong&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione, con un’importante ordinanza (n. 1486/2025), interviene sul delicato tema del collocamento dei figli minori nei procedimenti di separazione, ribadendo il principio della bigenitorialità e bocciando gli automatismi basati sull’età del minore.
          &#xD;
    &lt;/strong&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il caso esaminato riguarda una coppia in fase di separazione con una figlia di tre anni. Il Tribunale aveva inizialmente disposto l’affidamento condiviso con collocamento paritario, considerando anche la circostanza che i genitori abitavano nello stesso edificio. La Corte d’Appello, in sede di reclamo, aveva invece modificato tale assetto, disponendo il collocamento prevalente presso la madre con una drastica riduzione dei tempi di frequentazione padre-figlia, basando la decisione principalmente sulla tenera età della bambina. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del padre, ha enunciato importanti principi di diritto. La Cassazione ha infatti precisato che le decisioni su affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono sempre basarsi su una valutazione concreta della specifica realtà familiare, non potendo fondarsi su automatismi o criteri astratti come la sola età del minore. Il giudice deve perseguire l’obiettivo primario indicato dall’art. 337-ter c.c.: garantire al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. I Giudici di legittimità ha quindi censurato la decisione della Corte d’Appello che aveva fatto prevalere il criterio astratto dell’età della minore rispetto a una necessaria valutazione in concreto delle modalità di relazione della bambina con entrambi i genitori, delle loro capacità genitoriali e delle condizioni di vita familiare. Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Suprema Corte sottolinea come non si possa limitare drasticamente la frequentazione padre-figlia in assenza di elementi concreti che giustifichino tale compressione, soprattutto considerando la contiguità delle abitazioni e la disponibilità di tempo del padre. L’ordinanza rappresenta un importante tassello nella tutela del diritto alla bigenitorialità, ribadendo che eventuali limitazioni alla relazione genitore-figlio devono essere sempre supportate da ragioni concrete e specifiche, mai da presunzioni o automatismi. La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta a garantire il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori, superando stereotipi e preconcetti che rischiano di compromettere l’equilibrato sviluppo dei figli nella fase della separazione. La pronuncia offre quindi preziose indicazioni ai giudici di merito, chiamati a valutare caso per caso quale sia la soluzione migliore per garantire al minore una crescita serena e il mantenimento di relazioni significative con entrambe le figure genitoriali, obiettivo che può essere raggiunto solo attraverso un’attenta analisi delle specificità di ogni situazione familiare.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/principio-di-bigenitorialita-ostacolo-e-violazione.jpeg" length="27302" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 15 Mar 2025 07:51:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-no-al-collocamento-prevalente-alla-madre-anche-se-il-bimbo-ha-tre-anni-necessaria-analisi-del-rapporto-coi-genitori</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/principio-di-bigenitorialita-ostacolo-e-violazione.jpeg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/principio-di-bigenitorialita-ostacolo-e-violazione.jpeg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: LICENZIATO CHI SVOLGE UN ALTRO LAVORO DURANTE IL CONGEDO PARENTALE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-licenziato-chi-svolge-un-altro-lavoro-durante-il-congedo-parentale</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: LICENZIATO CHI SVOLGE UN ALTRO LAVORO DURANTE IL CONGEDO PARENTALE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con la sentenza n. 2816 del 04.02.2025, la Cassazione afferma che, anche alla luce dei sacrifici e dei costi organizzativi che il congedo parentale impone alla parte datoriale, è legittimo il licenziamento del dipendente che, durante la fruizione di tale istituto, svolge una diversa attività lavorativa. Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver svolto un’altra attività lavorativa durante il periodo di fruizione del congedo parentale retribuito ex art. 32 del D.Lgs. n 151/2001. La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo provata la condotta oggetto di addebito all'esito di una verifica effettuata dall'agenzia investigativa incaricata dalla società datrice ed in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il congedo parentale si pone l'obiettivo di assicurare il diritto del figlio di godere dell'assistenza materiale ed affettiva di entrambi i genitori nei primi anni di vita. Per la sentenza, si tratta di un diritto potestativo del dipendente, rispetto al quale la posizione del datore è di mera soggezione, nel senso che a quest'ultimo non è consentito di rifiutare unilateralmente la fruizione del congedo e neppure di dilazionarla. Secondo i Giudici di legittimità, la compressione dell’iniziativa datoriale ed il sacrificio imposto alla collettività in relazione ai costi sociali ed economici connessi alla fruizione del congedo parentale, giustificano una valutazione particolarmente rigorosa, sotto il profilo disciplinare, della condotta del lavoratore che si sia sostanziata nello sviamento dalle finalità proprie dell'istituto e nell’utilizzazione strumentale dello stesso per la realizzazione di obiettivi ad esso del tutto estranee. Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;h4&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/h4&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/cutty-investigantion-pic244.jpg" length="113387" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 16:29:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-licenziato-chi-svolge-un-altro-lavoro-durante-il-congedo-parentale</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/cutty-investigantion-pic244.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/cutty-investigantion-pic244.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: RIPARTIZIONE ONERE DELLA PROVA TRA I CONIUGI -</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-addebito-della-separazione-ripartizione-onere-della-prova-tra-i-coniugi</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: RIPARTIZIONE ONERE DELLA PROVA TRA I CONIUGI -</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il coniuge che si oppone all’addebito deve provare che la crisi coniugale è anteriore al tradimento e che non c'è nesso causale tra la condotta fedifraga e l’intollerabilità della convivenza - Nel corso di una separazione personale la moglie imputa l’intollerabilità della convivenza alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio da parte del marito, che accusa di tradimento e la cui infedeltà viene dimostrata producendo in giudizio una fotografia. L’uomo impugna la pronuncia di addebito affermando che fosse già in atto una crisi coniugale ma non allegando nulla a suffragio della sua tesi difensiva.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In materia di addebito, come viene ripartito l’onere della prova tra i coniugi?
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 7 agosto 2024, n. 22291, ribadisce la propria costante giurisprudenza in materia. Il coniuge che chiede la pronuncia di addebito (nel caso di specie, la moglie) ha l’onere di provare la contrarietà della condotta dell’altro ai doveri discendenti dal matrimonio (come il tradimento) e l’efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invece, l’altro coniuge, che si oppone,deve allegare l’anteriorità della crisi coniugale rispetto all’infedeltà (o ad altra violazione dei doveri coniugali) e la conseguente assenza del nesso causale tra la condotta fedifraga e l’intollerabilità della convivenza. Nella fattispecie in esame, i giudici di merito hanno ritenuto provata la rottura dell’unione a causa del tradimento dell’uomo e questi non ha fornito alcun elemento di segno contrario che potesse portare ad una spiegazione alternativa alla ricostruzione dei fatti operata dalla moglie. Infine, «l'indagine sulla responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza è riservata al giudice del merito ed è, quindi, censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;h1&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/h1&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Tradimento-e-infedelta-coniugale-investigatore-1024x727.jpg" length="72497" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 16 Feb 2025 16:09:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-addebito-della-separazione-ripartizione-onere-della-prova-tra-i-coniugi</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Tradimento-e-infedelta-coniugale-investigatore-1024x727.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Tradimento-e-infedelta-coniugale-investigatore-1024x727.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CERTIFICATO MEDICO FALSO: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-certificato-medico-falso-legittimo-il-licenziamento</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CERTIFICATO MEDICO FALSO: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cass. Ordinanza del 07.01.2025 n. 172: la Corte di Appello di Venezia accertava la legittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice di lavoro ad un lavoratore al quale erano state contestate una pluralità di condotte disciplinarmente rilevanti, tra cui l’omessa tempestiva comunicazione dell'assenza per malattia e omesso tempestivo invio del certificato medico/assenza ingiustificata, l’uso di certificazione medica falsa, l’abbandono del posto di lavoro, offese verbali ad un collega, nonchè la recidiva per due provvedimenti sanzionatori applicati per aver schiaffeggiato un collega in orario di lavoro e per non aver ottemperato ad una direttiva di cambio turno.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Ad avviso della Corte, in particolare, nel caso di specie sussisteva la lesione del legame fiduciario, posto che quelle addebitate al dipendente costituivano condotte gravi sia singolarmente sia unitariamente considerate e idonee a far venir meno la fiducia del datore di lavoro nella correttezza dei futuri adempimenti da parte del lavoratore, in quanto esprimevano disprezzo e noncuranza per l'organizzazione aziendale e la dignità dei colleghi di lavoro.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito, secondo cui ciascuna delle condotte addebitate al lavoratore erano tali da determinare, sia singolarmente sia unitariamente considerate, il venir meno del rapporto fiduciario col datore di lavoro.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Sul punto il Collegio ha, altresì, ricordato che, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione; non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Ebbene, nel caso sottoposto ad esame, ciascuno dei fatti accertati risultava idoneo a incidere irreversibilmente sul rapporto di lavoro e giustificava l’adozione del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/image_labor_law_1000.jpg" length="68203" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 07 Feb 2025 06:17:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-certificato-medico-falso-legittimo-il-licenziamento</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/image_labor_law_1000.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/image_labor_law_1000.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: LICENZIATO IL RAPPRESENTANTE SINDACALE SCOPERTO AD UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I PERMESSI</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-licenziato-il-rappresentante-sindacale-scoperto-ad-utilizzare-impropriamente-i-permessi</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: LICENZIATO IL RAPPRESENTANTE SINDACALE SCOPERTO AD UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I PERMESSI</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’ordinanza n. 29135 del 12.11.2024, la Cassazione afferma che il datore può porre in essere controlli, anche per mezzo di un’agenzia di investigazione, al fine di verificare che durante la fruizione dei permessi sindacali il lavoratore ponga in essere attività legate all’incarico ricoperto. Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per illegittima fruizione dei premessi sindacali nelle giornate del 06 e 07 ottobre 2016, allorquando era risultato fuori regione per motivi strettamente personali.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ritenendo sussistente la violazione della privacy, lamentata dal ricorrente, perché il controllo dell’agenzia investigativa era stato effettuato in luoghi pubblici ed era finalizzato ad accertare le cause effettive della richiesta di premessi sindacali.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il diritto al permesso del dirigente sindacale ha natura di diritto potestativo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Tuttavia, continua la sentenza, il datore di lavoro ha il diritto al controllo per accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo i Giudici di legittimità, tale controllo può legittimamente essere posto in essere anche per mezzo di un’agenzia di investigazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità dell’impugnato recesso.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Understanding-Important-Healthcare-Labor-Laws.webp" length="39760" type="image/webp" />
      <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 09:15:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-licenziato-il-rappresentante-sindacale-scoperto-ad-utilizzare-impropriamente-i-permessi</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Understanding-Important-Healthcare-Labor-Laws.webp">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Understanding-Important-Healthcare-Labor-Laws.webp">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL  LAVORATORE CHE ABUSA DELLE PAUSE LAVORATIVE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-legittimo-il-licenziamento-del-lavoratore-che-abusa-delle-pause-lavorative</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL  LAVORATORE CHE ABUSA DELLE PAUSE LAVORATIVE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27610/2024, ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva giudicato proporzionato il licenziamento di un lavoratore, accertato tramite un’agenzia investigativa, per essersi intrattenuto in pause prolungate durante l’orario di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’agenzia aveva documentato come il lavoratore, durante le pause lavorative, si intrattenesse in conversazioni con i colleghi ben oltre i tempi ragionevoli. Tali pause, non autorizzate, erano spesso caratterizzate da incontri che non si limitavano alla consumazione di bevande o alimenti, ma proseguivano con lunghi colloqui all’esterno degli esercizi commerciali, sottraendo così tempo al normale svolgimento delle mansioni.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte d’Appello aveva sottolineato che queste condotte configuravano un uso improprio del tempo lavorativo, una violazione particolarmente grave, sia perché il lavoratore ricopriva un ruolo apicale con funzioni di coordinamento del personale nell’ambito del servizio di raccolta rifiuti, sia perché tale comportamento comprometteva il decoro aziendale e l’immagine dell’azienda agli occhi del pubblico.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Inoltre, la Corte aveva evidenziato che la condotta del lavoratore poteva essere suscettibile di rilievo penale, in quanto idonea a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale. Quest’ultimo concetto include non solo il complesso dei beni materiali dell’azienda, ma anche la sua reputazione presso i terzi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’aspetto aggravante era rappresentato dal fatto che le pause prolungate avvenivano al di fuori dei locali aziendali, in luoghi dove era più semplice ledere l’interesse del datore di lavoro a una corretta esecuzione della prestazione e salvaguardare l’immagine della società, il tutto senza che il datore fosse a conoscenza di tali condotte.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Confermando la sentenza della Corte d’Appello, la Corte di Cassazione ha ribadito che tali comportamenti, volti a tradire la fiducia del datore di lavoro sul corretto adempimento delle mansioni, sono sufficienti a recidere il vincolo fiduciario. Pertanto, il licenziamento del lavoratore è stato ritenuto una sanzione proporzionata e legittima per l’utilizzo improprio del tempo dedicato alle pause lavorative.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/7451_3.jpg" length="32789" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 21 Dec 2024 10:45:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-legittimo-il-licenziamento-del-lavoratore-che-abusa-delle-pause-lavorative</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/7451_3.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/7451_3.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - SOTTRAZIONI DI MINORI</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-sottrazioni-di-minori</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - SOTTRAZIONI DI MINORI</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            La
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cassazione
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , con sentenza 3924/2024 depositata lo scorso 13 febbraio, ha chiarito che la Convenzione dell’Aja mira a ristabilire la situazione di fatto fino alla decisione delle regole per l’affidamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nel provvedimento sopra citato viene analizzato il tema della sottrazione internazionale di minori, chiarendo che l’obbligo di riportare il bambino nel paese di residenza abituale è prodromico a qualsiasi decisione sull’affidamento all’uno o all’altro genitore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La decisione trae origine dal caso di una mamma italiana che aveva portato in Italia il figlio nato in Danimarca e di padre danese. Successivamente, su ordine del tribunale di Milano, la madre lo aveva riportato in Danimarca dove il minore le era stato affidato in via esclusiva dall’autorità locale. Da qui la dichiarazione della cessazione della materia del contendere
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Dunque, argomentano i giudici di piazza Cavour, non vi è più la necessità, da parte della mamma, di impugnare un provvedimento di merito a lei non gradito, considerato che nel frattempo sono mutate le condizioni della custodia del minore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Da qui la cessazione sopravvenuta della materia del contendere nella controversia tra i due genitori.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Deve precisarsi, prosegue la Suprema Corte, che, la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata con l. 15.1.1994, n. 64), è finalizzata a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Essa, pertanto, prescinde completamente dalla esistenza di un titolo giuridico di affidamento, avendo lo scopo esclusivo di tutelare l’affidamento quale situazione di mero fatto, da reintegrare con l’immediato ritorno del minore nel proprio Stato di residenza abituale, sulla base della presunzione secondo la quale l’interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui svolge la sua abituale vita quotidiana.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Nell’ambito della procedura per sottrazione internazionale di minore, dettata dalla Convenzione dell’Aja del 1980, il provvedimento - urgente - da adottare è unicamente quello volto ad assicurare l’immediata restituzione del minore sottratto al genitore che concretamente esercitava il diritto di custodia e il rientro dello stesso nello Stato di sua residenza abituale, al fine, unico, di ripristino della situazione di fatto.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           L’accertamento dell’illiceità della sottrazione è dunque unicamente preliminare e strumentale rispetto all’ordine di rientro e non può avere alcun rilievo autonomo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Peraltro, conclude il provvedimento, l’illegittimità del comportamento della madre non potrebbe incidere sui provvedimenti in tema di custodia e affidamento, essendo ormai quelli divenuti definitivi.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/sottrazione-internazionale-di-minori-scaled.jpg" length="274284" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 03 Dec 2024 07:02:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-sottrazioni-di-minori</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/sottrazione-internazionale-di-minori-scaled.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/sottrazione-internazionale-di-minori-scaled.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - IL NUOVO NUCLEO FAMILIARE FA DECADERE IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-il-nuovo-nucleo-familiare-fa-decadere-il-diritto-all-assegno-di-mantenimento</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - IL NUOVO NUCLEO FAMILIARE FA DECADERE IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l'ordinanza n. 25055 del 18 settembre 2024, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha stabilito che, in caso di separazione personale, la creazione di un nuovo nucleo familiare di fatto da parte del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento comporta la cessazione definitiva del diritto alla contribuzione periodica.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il nuovo aggregato familiare, che interrompe il precedente modello di vita matrimoniale, fa decadere il diritto all'assegno, a meno che il coniuge tenuto al pagamento non riesca a dimostrare che il nuovo rapporto non ha le caratteristiche di una convivenza stabile e continuativa. La Corte ha anche chiarito che la condivisione delle risorse economiche tra i partner può far presumere l’esistenza di una convivenza stabile, mentre in assenza di coabitazione sarà necessaria una rigorosa prova di assistenza morale e materiale tra i partner.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/separazione-divorzio-mantenimento-moglie12.jpg" length="21608" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 07:32:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-il-nuovo-nucleo-familiare-fa-decadere-il-diritto-all-assegno-di-mantenimento</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/separazione-divorzio-mantenimento-moglie12.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/separazione-divorzio-mantenimento-moglie12.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CONFERMATO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE IN MALATTIA CHE VA A GIOCARE A CALCIO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-confermato-il-licenziamento-del-lavoratore-in-malattia-che-va-a-giocare-a-calcio</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CONFERMATO IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE IN MALATTIA CHE VA A GIOCARE A CALCIO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Cass. n. 23852 / 05.09.2024 - Secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, può configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (Cass. n. 10416/2017, n. 26496/2018);
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Nel nostro ordinamento la nozione di malattia rilevante a fini di sospensione della prestazione lavorativa ricomprende le situazioni nelle quali l'infermità abbia determinato, per intrinseca gravità o per incidenza sulle mansioni normalmente svolte dal dipendente, una concreta ed attuale, sebbene transitoria, incapacità al lavoro del medesimo (cfr. Cass. n. 14065/1999, n. 12152/2024), per cui, anche là dove la malattia comprometta la possibilità di svolgere quella determinata attività oggetto del rapporto di lavoro, può comunque accadere che le residue capacità psico-fisiche possano consentire al lavoratore altre e diverse attività; tuttavia, la stessa giurisprudenza citata ha precisato che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (cfr. Cass. n. 21253/2012, n. 17625/2014, n. 10416/2017, n.26496/2018). 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/depositphotos_388526034-stock-photo-laws-legal-information-online-consultation.jpg" length="31088" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 27 Sep 2024 05:38:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-confermato-il-licenziamento-del-lavoratore-in-malattia-che-va-a-giocare-a-calcio</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/depositphotos_388526034-stock-photo-laws-legal-information-online-consultation.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/depositphotos_388526034-stock-photo-laws-legal-information-online-consultation.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INDAGINI PENALI  LICENZIAMENTO DERIVANTE DA UNA NOSTRA ATTIVITA'</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/indagini-penali-licenziamento-derivante-da-una-nostra-attivita</link>
      <description>INDAGINI PENALI - LICENZIAMENTO DERIVANTE DA UNA NOSTRA ATTIVITA'</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            LICENZIAMENTO DERIVANTE DA UNA NOSTRA ATTIVITA' INVESTIGATIVA:
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Siamo lieto di condividere un'importante conferma della liceità dell'installazione di telecamere non autorizzate finalizzate a tutelare il patrimonio aziendale.
            &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
            ...premesso che il potere del datore di lavoro di ricorrere all’investigatore privato può essere esercitato a fronte ad un semplice sospetto che l’illecito del dipendente sia stato o stia per essere commesso (Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 21621/2018…
             &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
            Sulla facoltà del datore di lavoro di affidarsi ad un investigatore privato per accertare circostanze di fatto atte a dimostrare la sussistenza di furti in azienda ricorrendo anche all’installazione di videocamere non autorizzate da accordi sindacali o dall’Ispettorato del Lavoro, la normativa e la giurisprudenza più recente risultano unanimi nel riconoscerne piena legittimità, sia con riguardo alla tutela della Privacy, sia nell’escludere la violazione dello Statuto dei lavoratori (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3255/2021), nel caso in cui l’installazione sia diretta a tutelare il patrimonio aziendale e non al controllo dell’ordinario svolgimento della prestazione lavorativa.
             &#xD;
        &lt;br/&gt;&#xD;
        
            Legittimo dunque l’uso -limitato e ‘funzionale- della telecamere posizionate degli investigatori, è stato accertato con ragionevole certezza che…fosse proprio l’attuale ricorrente.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Annigoni_Nuovo_Logo_Verticale-5dab2b25.jpg" length="35958" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 05:18:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/indagini-penali-licenziamento-derivante-da-una-nostra-attivita</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Annigoni_Nuovo_Logo_Verticale.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Annigoni_Nuovo_Logo_Verticale-5dab2b25.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INDAGINI PENALI  CASSAZIONE: IL GIUDICE CIVILE PUÒ BASARSI SULLE RISULTANZE DELLE INDAGINI PENALI</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/indagini-penali-cassazione-il-giudice-civile-puo-basarsi-sulle-risultanze-delle-indagini-penali</link>
      <description>INDAGINI PENALI - CASSAZIONE: IL GIUDICE CIVILE PUÒ BASARSI SULLE RISULTANZE DELLE INDAGINI PENALI -</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con la sentenza n. 32611 del 04.11.2022, la Cassazione afferma che il giudice civile può formare il proprio convincimento circa la commissione dei fatti addebitati al lavoratore anche basandosi sulle risultanze istruttorie delle indagini penali. La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole a fronte di falsa attestazione in servizio.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            In particolare, la PA datrice - sulla base degli accertamenti video contenuti in un’ordinanza cautelare del GIP - aveva contestato alla dipendente vari episodi in cui alcuni colleghi utilizzavano, al posto suo, il badge che la stessa lasciava sull’apparecchio rilevatore.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, stante l’intenzionalità certa e la gravità della condotta, tale da integrare fattispecie penalmente rilevante. La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il giudice civile può far propri i contenuti di un provvedimento cautelare emesso da un’autorità penale quale è il GIP.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Per la sentenza, ciò è possibile nel caso in cui il tribunale civile valorizzi l’ordinanza cautelare del GIP non per i suoi effetti di provvedimento giudiziale, ma soltanto come documento che riconosce determinate risultanze istruttorie.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Secondo i Giudici di legittimità, è a tal fine irrilevante, dunque, che il lavoratore non sia stato ancora dichiarato colpevole né che alcun giudicato penale si sia formato sul punto.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della pubblica dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatole.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/investigation-inspection-audit-business-concept-virtual-screen-investigation-inspection-audit-business-concept-virtual-194856033.webp" length="19254" type="image/webp" />
      <pubDate>Sun, 02 Jun 2024 13:03:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/indagini-penali-cassazione-il-giudice-civile-puo-basarsi-sulle-risultanze-delle-indagini-penali</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/investigation-inspection-audit-business-concept-virtual-screen-investigation-inspection-audit-business-concept-virtual-194856033.webp">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/investigation-inspection-audit-business-concept-virtual-screen-investigation-inspection-audit-business-concept-virtual-194856033.webp">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: TRUFFA AGGRAVATA AI PUBBLICI DIPENDENTI CHE SI SCAMBIANO I CARTELLINI</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-truffa-aggravata-ai-pubblici-dipendenti-che-si-scambiano-i-cartellini</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: TRUFFA AGGRAVATA AI PUBBLICI DIPENDENTI CHE SI SCAMBIANO I CARTELLINI</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con la 
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="https://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2024/Cass.-sent.-n.-1999-2024.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           sentenza n. 1999 del 17.01.2024
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , la Cassazione penale afferma che devono essere ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata i dipendenti che si scambiano i cartellini al fine di indicare orari di entrata e uscita dal servizio non corrispondenti alla realtà ­­- Due dipendenti comunali vengono ritenuti responsabili dei delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato perché, attraverso il reciproco scambio dei badge, avevano in diverse occasioni falsamente attestato la loro entrata e uscita dal servizio. La Cassazione - nel disattendere la censura mossa alla pronuncia di merito dagli imputati - afferma, preliminarmente, che sono utilizzabili a fini probatori nel processo penale, le rilevazioni degli orari di ingresso ed uscita dei lavoratori, anche ove gli apparecchi di rilevazione siano stati installati in violazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 4, comma 2, della L. 300/1970 (per mancanza dell'accordo con le organizzazioni sindacali).
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Ciò premesso, per la sentenza, la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra sempre una condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Secondo i Giudici di legittimità, detta condotta integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Su tali presupposti, rigetta il ricorso degli imputati e conferma la loro colpevolezza rispetto al reato ascrittogli.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/indagini+difensive.jpg" length="181543" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 17 May 2024 17:05:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-truffa-aggravata-ai-pubblici-dipendenti-che-si-scambiano-i-cartellini</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/indagini+difensive.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/indagini+difensive.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: LEGITTIMA LA SANZIONE BASATA SULLE IMMAGINI DELLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-legittima-la-sanzione-basata-sulle-immagini-della-telecamera-di-videosorveglianza</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: LEGITTIMA LA SANZIONE BASATA SULLE IMMAGINI DELLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’ordinanza n. 8375 del 23.03.2023, la Cassazione afferma che, ai fini di una contestazione disciplinare, risultano utilizzabili le riprese degli impianti di videosorveglianza installati per motivi di sicurezza ed orientati verso spazi accessibili anche a personale non dipendente.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore, educatore professionale, impugna giudizialmente la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, comminatagli dall’istituto datore per aver afferrato uno studente per la maglietta e averlo poi spinto procurandone la caduta per terra.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo legittima la condotta di parte datoriale venuta a conoscenza dell’accaduto grazie alle videoriprese delle telecamere installate nel plesso scolastico ai fini di sicurezza, senza alcuna violazione dell’art. 4 legge n. 300/1970.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – afferma la legittimità dell’utilizzo delle riprese del sistema di videosorveglianza, ai fini della contestazione di un illecito, a condizione che le stesse siano valutate nell’ambito di un più ampio quadro probatorio.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Invero, secondo i Giudici di legittimità, tali riprese, se pure destinate ad altre finalità, quali la tutela della sicurezza, sono utilizzabili in quanto rispettose delle garanzie procedurali previste dall’art. 4, secondo comma, L. 300/1970.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Su tali presupposti, la Suprema Corte – ritenendo corretto l’iter procedurale seguito da parte datoriale e proporzionata la sanzione rispetto all’illecito – rigetta il ricorso proposto dal lavoratore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/shutterstock_771480544.jpg" length="105621" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 05 May 2024 16:30:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-legittima-la-sanzione-basata-sulle-immagini-della-telecamera-di-videosorveglianza</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/shutterstock_771480544.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/shutterstock_771480544.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - L'ASSEGNO DIVORZILE E' FUNZIONALE A COMPENSARE IL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIÙ DEBOLE DEL SACRIFICIO SOPPORTATO PER AVERE RINUNCIATO AD OCCASIONI PROFESSIONALI-REDDITUALI</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-l-assegno-divorzile-e-funzionale-a-compensare-il-coniuge-economicamente-piu-debole-del-sacrificio-sopportato-per-avere-rinunciato-ad-occasioni-professionali-reddituali</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - L'ASSEGNO DIVORZILE E' FUNZIONALE A COMPENSARE IL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIÙ DEBOLE DEL SACRIFICIO SOPPORTATO PER AVERE RINUNCIATO AD OCCASIONI PROFESSIONALI-REDDITUALI</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI PRIVATE - L'ASSEGNO DIVORZILE PUÒ ESSERE FUNZIONALE A COMPENSARE IL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIÙ DEBOLE DEL SACRIFICIO SOPPORTATO PER AVERE RINUNCIATO A REALISTICHE OCCASIONI PROFESSIONALI - REDDITUALI - Con ordinanza n. 4328 del 19 febbraio 2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che le modifiche più significative apportate all’art. 5, comma 6, L. 898/1970 dall’art. 10, comma 1, L. 74/1987 attengono all’accorpamento nella prima parte della norma degli elementi di rilievo – quali «le condizioni dei coniugi», il «reddito di entrambi» (relativi al criterio assistenziale), «il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune» (attinente al criterio compensativo) e le «ragioni della decisione» (relative al criterio risarcitorio) – di cui il giudice deve «tenere conto», anche in rapporto alla durata del matrimonio, nel disporre l’assegno di divorzio, quando l’ex coniuge che richieda l’assegno non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/assegno-divorzile.jpg" length="54797" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 14:39:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-l-assegno-divorzile-e-funzionale-a-compensare-il-coniuge-economicamente-piu-debole-del-sacrificio-sopportato-per-avere-rinunciato-ad-occasioni-professionali-reddituali</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/assegno-divorzile.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/assegno-divorzile.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - NIENTE ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALL’EX CON LAUREA CHE SCEGLIE DI LAVORARE PART-TIME</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-niente-assegno-di-mantenimento-allex-con-laurea-che-sceglie-di-lavorare-part-time</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - NIENTE ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALL’EX CON LAUREA CHE SCEGLIE DI LAVORARE PART-TIME</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La vicenda trae origine dalla sentenza resa dalla Corte d’Appello di Venezia che, così come il Tribunale di primo grado precedentemente, escludeva il diritto all’assegno di mantenimento a vantaggio di Caia e in ragione del fatto che la stessa avrebbe ormai avuto la possibilità di cogliere ulteriori occasioni di avanzamento di carriera che avrebbero potuto migliorare la condizione economica, stante anche l’età dei figli divenuti maggiorenni e potendo mettere a frutto il percorso di laurea conseguito nel mentre del matrimonio.Caia, tuttavia, sceglieva di proporre ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la decisione e lamentando l’omessa valutazione da parte dei giudici sulle risorse economiche dell’ex marito Tizio che, a seguito della morte del genitore e della conseguente eredità, erano notevolmente aumentate e per cui l’assegno di mantenimento avrebbe dovuto essere rimodulato tenendo conto: dell’apporto esclusivo di Caia nell’accudimento dei figli e la cura all’abitazione. La Corte di Cassazione, sez. 1, civile, con ordinanza 15 febbraio 2024 – 28 febbraio 20204, n. 5242, sebbene avesse ritenuto fondati i motivi addotti circa l’aumento dell’ammontare del  mantenimento dei figli versato da Tizio e l’incremento delle disponibilità economiche di questi a seguito della successione ereditaria, riteneva inammissibile il ricorso nella parte relativa alla corresponsione del mantenimento alla ex Caia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           I Giudici hanno infatti motivato la propria pronuncia ritenendo che sia compito della parte che richieda l’assegno di mantenimento spiegare e motivare che lo stato in cui versa la propria situazione economica non sia ascrivibile a sua colpa.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Solo in questo modo è possibile escludere che questi non si sia adoperato doverosamente per migliorare la propria posizione retributiva, contrattuale e familiare, in maniera confacente sia alle proprie attitudini sia capacità.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           In ragione di ciò, si apprende dall’ordinanza, gli Ermellini hanno invece ritenuto Caia versante proprio in tali condizioni di colpa, dal momento che sceglieva di avvalersi ancora di un orario lavorativo parziale che si ripercuoteva sulle condizioni stipendiali ridotte, pur avendo conseguito la laurea in Scienze Politiche e avendo tre figli ormai maggiorenni.
           &#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            ﻿
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Caia, pur avendo completato il percorso di studi nel corso del matrimonio, non si era mai maggiormente proiettata a un’autonomia economica personale.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/assegno+di+mantenimento+%282%29.jpg" length="190440" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 06:24:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-niente-assegno-di-mantenimento-allex-con-laurea-che-sceglie-di-lavorare-part-time</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/assegno+di+mantenimento+%282%29.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/assegno+di+mantenimento+%282%29.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIATO IL LAVORATORE CHE SVOLGE UNA DIVERSA ATTIVITÀ DURANTE IL CONGEDO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziato-il-lavoratore-che-svolge-una-diversa-attivita-durante-il-congedo</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIATO IL LAVORATORE CHE SVOLGE UNA DIVERSA ATTIVITÀ DURANTE IL CONGEDO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’ordinanza n. 19321 del 15.06.2022, la Cassazione afferma che è legittimo il licenziamento disciplinare irrogato al dipendente che, durante un periodo di congedo concesso per gravi motivi familiari, viene trovato a svolgere un’altra attività lavorativa.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogatogli perché, durante un periodo di aspettativa per gravi motivi familiari, era stato trovato a svolgere attività relativa ai servizi di pulizia riconducibili all’impresa di cui la moglie era titolare
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che il ricorrente aveva violato l'espresso divieto, posto dal contratto collettivo, di svolgere attività lavorativa durante il periodo di congedo familiare. La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva che la violazione di un espresso divieto, normativo o contrattuale, costituisce indubbiamente un inadempimento del prestatore di notevole gravità. Per la sentenza, ciò può comportare anche l’irrogazione della massima sanzione espulsiva, qualora – considerati tutti gli elementi del caso concreto – la stessa risulti proporzionata rispetto all’addebito contestato al dipendente
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .Secondo i Giudici di legittimità si rientra in quest’ultima ipotesi, laddove in un periodo di congedo – in cui l’assenza dal servizio è giustificata sulla base di motivazioni gravi che impediscono di attendere alla normale prestazione – si svolga una diversa attività lavorativa. Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/investigation+5.jpg" length="153615" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 08:28:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziato-il-lavoratore-che-svolge-una-diversa-attivita-durante-il-congedo</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/investigation+5.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/investigation+5.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - ASCOLTO DEL MINORE NON SEMPRE NECESSARIO PER DISPORRE IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-ascolto-del-minore-non-sempre-necessario-per-disporre-in-ordine-alla-responsabilita-genitoriale</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE – ASCOLTO DEL MINORE NON SEMPRE NECESSARIO PER DISPORRE IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Suprema Corte puntualizza anche che l'ascolto del minore non è sempre necessario, vanno evitati ulteriori traumi
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Cassazione civile con ordinanza n. 24626 del 14 agosto 2023 (sotto allegata), è intervenuta in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale in casi di violenza domestica. Secondo la Corte, l'ascolto del minore non è sempre necessario per disporre la decadenza della responsabilità genitoriale del padre violento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il caso riguarda un padre assolto dal reato di maltrattamenti in famiglia, ma che è stato comunque dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale a causa del "grave contesto domestico". La decisione è stata presa anche se la figlia minore, di 9 anni, non era stata ascoltata durante il processo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando il rischio di ulteriori traumi per la bambina, dovuti all'alta "tensione emotiva" e alla sua delicata situazione psicologica, aggravata dalle passate esperienze negative. La mancata audizione è stata vista come un modo per proteggere la minore da possibili "strumentalizzazioni e pressioni" da parte degli adulti.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La sentenza mostra quanto sia delicato garantire equilibrio tra i diritti dei genitori e la protezione dei minori, sottolineando che in certi casi l'ascolto si possa evitare per preservare il loro benessere psicologico.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/tutela+figli.jpg" length="85580" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 10 Mar 2024 08:22:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-ascolto-del-minore-non-sempre-necessario-per-disporre-in-ordine-alla-responsabilita-genitoriale</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/tutela+figli.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/tutela+figli.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LEGITTIMO LICENZIARE IL LAVORATORE CHE SI APPROPRIA DEL KNOW HOW AZIENDALE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-legittimo-licenziare-il-lavoratore-che-si-appropria-del-know-how-aziendale</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LEGITTIMO LICENZIARE IL LAVORATORE CHE SI APPROPRIA DEL KNOW HOW AZIENDALE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’ordinanza n. 2402 del 27.01.2022, la Cassazione afferma che, la condotta del dipendente di sottrazione di documentazione di proprietà del datore, integra la fattispecie della appropriazione del Know how aziendale, che legittima il licenziamento del lavoratore. Il dirigente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli – tra le altre cose – per essersi impossessato di documentazione aziendale.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che le modalità con le quali aveva portato via i documenti rivelavano la sua buona fede e la mancanza di una volontà di trafugare detti beni.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La Corte d’Appello rigetta il ricorso, sul presupposto che la condotta del dirigente integrava un tentativo di sottrarre il Know how aziendale per eventualmente avvalersene in epoca successiva. La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che non può essere accolta la censura del lavoratore, inerente alla circostanza che i documenti aziendali di cui si era impossessato potevano essere asportati. Per la sentenza, ciò che connota la gravità della condotta è la provenienza aziendale della documentazione, senza che incida – in punto di colpevolezza – la materiale utilizzabilità futura della stessa. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, l’impossessamento di documentazione inerente al processo produttivo dell’azienda integra la fattispecie della sottrazione del Know how aziendale. Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalle lavoratrici, confermando la non debenza delle richieste indennità.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/KNOW+HOW+AZIENDALE-0e2586cc.jpg" length="229585" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 02 Mar 2024 10:37:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-legittimo-licenziare-il-lavoratore-che-si-appropria-del-know-how-aziendale</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/KNOW+HOW+AZIENDALE-0e2586cc.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/KNOW+HOW+AZIENDALE-0e2586cc.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIAMENTO LEGITTIMO ANCHE SE, PER LA STESSA CONDOTTA, IL COLLEGA NON È STATO SANZIONATO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-legittimo-anche-se-per-la-stessa-condotta-il-collega-non-e-stato-sanzionato</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIAMENTO LEGITTIMO ANCHE SE, PER LA STESSA CONDOTTA, IL COLLEGA NON È STATO SANZIONATO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’ordinanza n. 22115 del 13.07.2022, la Cassazione afferma che, in presenza di inadempienze simili commesse da diversi dipendenti, la eventuale disparità di trattamento denunciata da uno dei lavoratori coinvolti deve emergere nel corso del giudizio attraverso elementi al riguardo significativi e tali da non richiedere, ai fini sanzionatori, una diversa valutazione da parte del datore. Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli per aver cagionato, mentre era alla guida dell’autovettura aziendale, un incidente stradale danneggiando il ponte situato sulla strada provinciale percorsa.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la causa dell’incidente era da imputare unicamente ad una grave inadempienza del ricorrente, tale da minare irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Il dipendente ricorre per Cassazione, deducendo una disparità di trattamento con altri suoi colleghi che in passato avevano tenute condotte simili senza essere destinatari di una sanzione espulsiva. La Cassazione rileva preliminarmente che, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è irrilevante che un'analoga inadempienza commessa da un altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Tuttavia, secondo i Giudici, l'identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Per la sentenza, però, la possibile valorizzazione da parte del giudice di situazioni similari, al fine di una valutazione di irragionevole disparità, deve trovare presupposto in precise allegazioni del dipendente all’interno della causa, tali da consentire una indagine di fatto ed una possibile comparazione.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Alla luce di quanto sopra, non essendo presenti dette allegazioni nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/STUDIO+LEGALE+COLLABORAZIONE.jpg" length="175743" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 24 Feb 2024 09:14:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-legittimo-anche-se-per-la-stessa-condotta-il-collega-non-e-stato-sanzionato</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/STUDIO+LEGALE+COLLABORAZIONE.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/STUDIO+LEGALE+COLLABORAZIONE.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: LICENZIATO IL DIPENDENTE CHE ESCE IN PAUSA PRANZO SENZA BEGGIARE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-licenziato-il-dipendente-che-esce-in-pausa-pranzo-senza-beggiare</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - CASSAZIONE: LICENZIATO IL DIPENDENTE CHE ESCE IN PAUSA PRANZO SENZA BEGGIARE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con la sentenza n. 30418 del 02.11.2023, la Cassazione afferma che nel pubblico impiego integra la fattispecie, disciplinarmente rilevante, della falsa attestazione, non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole dal Ministero datore perché, in cinque occasioni nell'anno 2017, si era allontanata dall'istituto scolastico in cui lavorava per tutta la durata della pausa pranzo senza strisciare il badge sia all'uscita che al rientro
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo la condotta addebitata riconducibile alle ipotesi per cui l’art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001 prevede la sanzione espulsiva
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, nel pubblico impiego privatizzato, la condotta di rilievo disciplinare non richiede un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .Secondo i Giudici di legittimità, conditio sine qua non per l’integrazione dell’illecito disciplinare è che la condotta deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .Per la sentenza, quindi, anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della pubblica dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatole.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INV.+AZIENDALI.jpg" length="49177" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 10:40:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-cassazione-licenziato-il-dipendente-che-esce-in-pausa-pranzo-senza-beggiare</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INV.+AZIENDALI.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INV.+AZIENDALI.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – LE CONDOTTE OMISSIVE DEL DIPENDENTE GIUSTIFICANO IL LICENZIAMENTO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-le-condotte-omissive-del-dipendente-giustificano-il-licenziamento</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – LE CONDOTTE OMISSIVE DEL DIPENDENTE GIUSTIFICANO IL LICENZIAMENTO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Con l’ordinanza
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;a href="http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2023/Cass.-ord.-n.-30427-2023.pdf" target="_blank"&gt;&#xD;
      
           n. 30427 del 02.11.2023
          &#xD;
    &lt;/a&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           , la Cassazione afferma che la condotta del lavoratore che omette di svolgere compiti propri della sua mansione non integra una esecuzione negligente della prestazione, bensì una mancata esecuzione che, come tale, legittima il licenziamento.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore, ricoprente il ruolo di responsabile di alcuni punti vendita della società, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per mancata osservanza delle procedure aziendali in tema di formazione e di controllo igiene e qualità.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo sproporzionato il recesso e condannando l’azienda datrice al pagamento in suo favore di un’indennità.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che le condotte oggetto di contestazione disciplinare sono state tutte in termini di “mancata esecuzione” di determinati e specifici compiti propri della mansione ricoperta dal dipendente. Per la sentenza, quelle addebitate sono vere e proprie condotte omissive, violative di precisi obblighi giuridici (positivi) di fare. Secondo i Giudici di legittimità, quindi, detti comportamenti integrano non una esecuzione negligente, bensì la mancata esecuzione di prestazioni lavorative. Su tali presupposti, la Suprema Corte conferma le conclusioni cui era pervenuta l’impugnata pronuncia di merito.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Diritto+del+Lavoro+-+2-1e325919.jpg" length="177933" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 03 Feb 2024 10:14:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-le-condotte-omissive-del-dipendente-giustificano-il-licenziamento</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Diritto+del+Lavoro+-+2-1e325919.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Diritto+del+Lavoro+-+2-1e325919.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE – ADDEBITO ALLA MOGLIE PER CHAT E TELEFONATE QUOTIDIANE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-addebito-alla-moglie-per-chat-e-telefonate-quotidiane</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE – ADDEBITO ALLA MOGLIE PER CHAT E TELEFONATE QUOTIDIANE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI PRIVATE – ADDEBITO ALLA MOGLIE PER CHAT E TELEFONATE QUOTIDIANE – Tribunale Macerata sent. 721/23 - La relazione con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’articolo 151 Cc, quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge.  ️Il Tribunale di Macerata ai sensi dell’art. 151 c.c. addebita la separazione alla moglie che chattava da anni con un “amico” poiché tale relazione, anche se non si sostanziava in un vero e proprio adulterio, era condotta con modalità lesive bdella dignità e dell’onore del marito. Dopo quasi vent’anni di matrimonio, una donna adiva il Tribunale chiedendo la separazione con addebito al marito che si costituiva e chiedeva a sua volta l’addebito alla moglie. La donna riferiva di comportamenti violenti ed aggressivi cagionati dalla gelosia del marito. L’uomo invece si difendeva riferendo che la crisi coniugale era colpa esclusiva della moglie la quale, oltre a violare il divieto di assistenza morale e materiale avrebbe anche violato il dovere di fedeltà intrattenendo una relazione extraconiugale con l’autista della corriera utilizzata dalla figlia per raggiungere la scuola. Dall’istruttoria emergeva che la relazione della donna con l’autista era fatta di molto messaggi quotidiani e anche di telefonate serali e che, seppure mancasse la prova di rapporti intimi, erano diversi i soggetti a conoscenza della liaison. Non solo i due “amanti” confermavano di sentirsi telefonicamente, ma anche i figli e la madre della signora erano a conoscenza dei continui scambi di messaggi tra la donna e l’autista dell’autobus. Le asserite condotte aggressive dell’uomo per le quali il GIP aveva dichiarato il non luogo a procedere per insussistenza del fatto, erano comunque temporalmente successive all’inizio della relazione extraconiugale della donna e pertanto non potevano esse stesse essere ritenute l’origine della crisi coniugale da cui far derivare l’addebito della separazione al marito. ️Per tali motivi dunque, il Tribunale di Macerata addebitava la separazione alla moglie.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Separazioni+Divorzio.jpg" length="718540" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 09:31:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-addebito-alla-moglie-per-chat-e-telefonate-quotidiane</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Separazioni+Divorzio.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Separazioni+Divorzio.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - ASSEGNO DIVORZILE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-si-allassegno-divorzile-alla-moglie-benestante-che-ha-concorso-alla-formazione-del-patrimonio</link>
      <description>INVESTIGAZIONI PRIVATE - ASSEGNO DIVORZILE ALLA MOGLIE BENESTANTE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            Cassazione Civile, sez. I, 12 Dicembre 2023, n. 34711 - La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte territoriale, che aveva riconosciuto all’ex moglie un assegno divorzile, sul presupposto della collaborazione di quest’ultima alla formazione del patrimonio comune e personale dell’ex marito, dedicandosi esclusivamente alla cura delle figlie dello stesso coniuge, seguendo il marito nei viaggi all’estero, trasferendosi inizialmente in Svizzera, riducendo l’importo originariamente riconosciuto da euro 18.000,00 a euro 7.000,00 mensili, in ragione delle proprietà immobiliari di cui lei era divenuta titolare per le donazioni ricevute in costanza di matrimonio da parte della famiglia del P.).
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
            
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/MAMMA+SEPARATA.jpg" length="53384" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 21 Dec 2023 07:00:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-si-allassegno-divorzile-alla-moglie-benestante-che-ha-concorso-alla-formazione-del-patrimonio</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/MAMMA+SEPARATA.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/MAMMA+SEPARATA.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-giusta-causa</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           NVESTIGAZIONI AZIENDALI – LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA - PER LA SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO È RILEVANTE ANCHE IL DISVALORE AMBIENTALE CHE ASSUME LA CONDOTTA CONTESTATA AL LAVORATORE - Una dipendente, con qualifica di gerente di una filiale adibita alla vendita di abbigliamento e tessuti, impugnava il licenziamento disciplinare comminatole a seguito della contestazione di una serie di condotte disciplinarmente rilevanti, tra cui: l’aver introdotto nel negozio e nel essersi fatta confezionare da una sarta di fiducia un abito identico a un modello in vendita; lo svolgimento telefonico di attività di cartomanzia in orario di lavoro; l’avere messo da parte e occultato capi di abbigliamento e altri oggetti destinati alla vendita; l’avere indossato capi destinati alla vendita durante l’orario di lavoro; l’essersi ripetutamente assentata dal negozio senza autorizzazione; l’avere ripetutamente rimproverato e mortificato le colleghe alla stessa sottoposte.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
            La Corte d’Appello di Genova, nel secondo grado di giudizio, accoglieva il reclamo della lavoratrice. La Corte d’Appello, investita nuovamente della causa, condannava quindi la lavoratrice alla restituzione dell’importo precedentemente percepito e, con medesima pronuncia, respingeva le doglianze della lavoratrice circa la non proporzionalità del provvedimento disciplinare comminato. In detta sede, la Corte d’Appello, rigettando le domande della lavoratrice, giudicava invece il licenziamento proporzionato, ciò in ragione della molteplicità, della tipologia ed intenzionalità dei fatti addebitati, da cui “emergeva un atteggiamento di consapevole sfruttamento della posizione gerarchica di responsabile del negozio, con connotazione negativa delle condotte poste in essere, aggravate a causa del ruolo ricoperto”
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .La lavoratrice, quindi, proponeva ricorso per Cassazione
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .La Corte di Cassazione, investita della causa, ha rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice, ritenendo il licenziamento proporzionato e legittimo
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .Secondo la Corte, per valutare la proporzionalità della sanzione è infatti necessario tenere conto dei fatti contestati alla lavoratrice nel loro complesso, anche considerando il ruolo di gerente svolto e le maggiori responsabilità ad esso collegate, tanto sul piano di un più intenso obbligo di diligenza, come del dovere di tenere comportamenti tali da costituire positivi riferimenti e modelli per i propri sottoposti
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/investigation+6.jpg" length="187231" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Fri, 08 Dec 2023 06:48:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-giusta-causa</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/investigation+6.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/investigation+6.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – PENALE PER STORNO DIPENDENTI</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-penale-per-storno-dipendenti</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – PENALE PER STORNO DIPENDENTI</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI AZIENDALI – PENALE PER STORNO DIPENDENTI - Con l’ordinanza n. 22247 del 04.08.2021, la Cassazione afferma che è legittima la previsione di una penale elevata in caso di violazione del divieto di storno da parte di un dipendente con ruolo apicale, a condizione che la stessa sia congrua rispetto al pregiudizio sofferto dalla società per effetto della perdita del cliente stornato in violazione degli obblighi contrattualmente assunti - La società ricorre giudizialmente contro un suo ex dipendente al fine di sentir accertata l’insussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal medesimo, con conseguente condanna al pagamento della penale prevista per violazione del divieto di storno e del patto di non concorrenza.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che le dimissioni erano prive di giusta causa ed erano state rassegnate al solo fine di passare alle dipendenze della nuova datrice, ove il lavoratore aveva fatto transitare alcuni clienti della ricorrente. La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il regime normativo del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c. non può estendersi anche alla previsione contrattuale del divieto di storno di clienti, perché le due fattispecie vietano condotte differenti.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Secondo i Giudici di legittimità, il regime previsto dall’art. 2125 c.c. proibisce, infatti, lo svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la società datrice, anche al termine del rapporto ed ha durata limitata.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Il divieto di storno impedisce, invece, il compimento di atti e comportamenti funzionali a sviare la clientela storica verso un'altra impresa datrice, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato e consolidato durante il periodo di dipendenza con la prima società.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Per l’ordinanza, dunque, a fronte dell'autonomia tra queste due ipotesi è legittimo prevedere clausole differenti con penali parametrate al pregiudizio eventualmente sofferto delle parti contrattuali nell’una e nell’altra fattispecie.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la condanna dello stesso al pagamento della penale per violazione del divieto di storno e del patto di non concorrenza.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Investigazioni+Aziendali+3.jpg" length="218098" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 04 Dec 2023 11:12:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-penale-per-storno-dipendenti</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Investigazioni+Aziendali+3.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Investigazioni+Aziendali+3.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – PATTO DI NON CONCORRENZA</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-patto-di-non-concorrenza</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – PATTO DI NON CONCORRENZA</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI AZIENDALI – PATTO DI NON CONCORRENZA: Con l’ordinanza n. 23418 del 25.08.2021, la Cassazione afferma che il patto di non concorrenza - senza compromettere totalmente le potenzialità reddituali del dipendente - può estendersi sino al punto di vietare lo svolgimento di qualsiasi mansione in mercati in cui convergono beni o servizi identici a quelli del datore.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Il lavoratore, dirigente bancario, ricorre giudizialmente contro la società, sua ex datrice, al fine di ottenere la declaratoria di nullità del patto di non concorrenza apposto al contratto di lavoro, in quanto indeterminato nel relativo ammontare e, comunque, iniquo.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che il patto doveva ritenersi valido, in quanto prevedente:
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - una durata limitata nel tempo pari a tre mesi;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - una estensione territoriale circoscritta ad alcune regioni del nord e del centro Italia;
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           - un corrispettivo pari ad € 10.000,00 per ogni anno di lavoro, tenendo conto del fatto che le mansioni svolte erano altamente specializzanti e che una più lunga permanenza presso la banca datrice poteva rendere più difficile una nuova collocazione sul mercato, ampliando il sacrificio rispetto a quello che si sarebbe potuto verificare in relazione ad un rapporto di breve durata.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che il patto di non concorrenza non deve limitarsi a contemplare le mansioni che il lavoratore ha espletato nel corso del rapporto cui si riferisce, ben potendo ricomprendere anche altre prestazioni che in qualche modo competano con le attività economiche che svolge il datore.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Per la sentenza, presupposto di legittimità indispensabile è che il patto non può estendersi sino al punto di compromettere qualsivoglia potenzialità reddituale del lavoratore, comprimendo ogni esplicazione della sua concreta professionalità.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, il relativo compenso – che può essere erogato al lavoratore anche nel corso del rapporto – non deve essere simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, ma deve tener conto del sacrificio imposto al dipendente, a prescindere dall'utilità che lo stesso apporta al datore.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Ritenendo dette condizioni rispettate nel caso di specie, la Suprema Corte conferma la validità dell’impugnato patto di non concorrenza e, conseguentemente, rigetta il ricorso del lavoratore.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/concorrenza+sleale+3.jpg" length="185792" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Wed, 29 Nov 2023 13:39:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-patto-di-non-concorrenza</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/concorrenza+sleale+3.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/concorrenza+sleale+3.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - REGISTRAZIONI AUDIO SUL LUOGO DI LAVORO SENZA CONSENSO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-registrazioni-audio-sul-luogo-di-lavoro-senza-consenso</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - REGISTRAZIONI AUDIO SUL LUOGO DI LAVORO SENZA CONSENSO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI AZIENDALI - VALGONO COME PROVA LE REGISTRAZIONI AUDIO SUL LUOGO DI LAVORO SENZA IL CONSENSO - I
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           l Tribunale di Cassino, con ordinanza del 18/07/2022 dichiara che al lavoratore è riconosciuto il diritto a costituirsi mezzo di prova contro il datore di lavoro in una causa futura se le registrazioni siano effettuate con il genuino intento di tutelare la propria posizione lavorativa e procurarsi una fonte di prova da utilizzare nel processo.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Il Tribunale di Cassino, Giudice del lavoro, ha osservato che la prova raccolta dal lavoratore con la fonoregistrazione a mezzo del telefono cellulare può validamente essere prodotta nel processo lavoristico alla luce del principio secondo cui la finalità difensiva della registrazione dei colloqui tra dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro esclude la necessità di chiedere il consenso dei presenti. il giudice del lavoro, dunque, nell' ammettere al compendio probatorio del giudizio le registrazioni prodotte dal ricorrente ha riconosciuto prevalenza, rispetto al diritto dell'interessato ad opporsi al trattamento dei dati personali al trattamento dei dati stessi qualora effettuato per ragioni di giustizia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INVESTIGATION+CHIARA.jpg" length="194909" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sat, 18 Nov 2023 09:09:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-registrazioni-audio-sul-luogo-di-lavoro-senza-consenso</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INVESTIGATION+CHIARA.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INVESTIGATION+CHIARA.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – CONCORRENZA SLEALE COMPIUTA DAL TERZO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-concorrenza-sleale-compiuta-dal-terzo</link>
      <description>CONCORRENZA SLEALE COMPIUTA DAL TERZO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI AZIENDALI – CONCORRENZA SLEALE COMPIUTA DAL TERZO: NECESSARIO DIMOSTRARE IL COLLEGAMENTO CON L’IMPREDNITORE AVVANTAGGIATO
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           In tema di illecito concorrenziale, nel caso di condotta posta in essere da un soggetto terzo diverso dagli imprenditori concorrenti non è necessaria la dimostrazione della colpa nella commissione della condotta stessa
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .Al contrario, in simile ipotesi, affinché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte del terzo abbia rilievo ex artt. 2598 c.c. e seguenti, è necessario dimostrare l’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato, mentre non trova applicazione l’inversione dell’onere della prova previsto dall’art. 2600 c.c.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .Così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 7476/17 depositata il 23 marzo
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .Il caso. La società Alfa s.r.l. agiva in giudizio nei confronti di Beta s.r.l. accusandola di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c. a causa di un’inserzione pubblicitaria nell’elenco telefonico
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .In tale inserzione Alfa era stata impropriamente denominata “Alfa-Beta” e ciò avrebbe cagionato grave danno all’attività commerciale dell’attrice
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .Beta si costituiva protestando la propria estraneità alla vicenda e citando la società responsabile della pubblicazione sull’elenco telefonico
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .Il Tribunale respingeva la domanda attorea ritenendo la convenuta estranea ai fatti ed escludendo un nesso eziologico tra la pubblicazione e il calo del fatturato lamentato da Alfa a titolo di danno
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           .La decisione veniva confermata anche dalla Corte d’appello.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/concorrenza+sleale+%282%29.jpg" length="302674" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 08:31:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-concorrenza-sleale-compiuta-dal-terzo</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/concorrenza+sleale+%282%29.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/concorrenza+sleale+%282%29.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE TIMBRA IL BADGE AL POSTO DEL SUPERIORE - CASS. 20206 – 14.07.2023</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/nvestigazioni-aziendali-legittimo-il-licenziamento-del-dipendente-che-timbra-il-badge-al-posto-del-superiore-cass-20206-14-07-202</link>
      <description>LEGITTIMO LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE TIMBRA IL BADGE AL POSTO DEL SUPERIORE - CASS. 20206 – 14.07.202 is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE TIMBRA IL BADGE AL POSTO DEL SUPERIORE - CASS. 20206 – 14.07.2023 - La Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito come - in tema di pubblico impiego - costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche da un terzo, che abbia lo scopo di far risultare in servizio il dipendente o in grado di trarre in inganno l’ente datore di lavoro circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della predetta violazione risponde anche il dipendente pubblico che abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la falsa attestazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Licenziamento+carino+III.jpg" length="79506" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 05:16:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/nvestigazioni-aziendali-legittimo-il-licenziamento-del-dipendente-che-timbra-il-badge-al-posto-del-superiore-cass-20206-14-07-202</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Licenziamento+carino+III.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Licenziamento+carino+III.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>1958-2023: 65 ANNI</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/1958-2023-65-anni-di-investigazioni</link>
      <description>1958-2023: 65 ANNI DI ANNIGONI INVESTIGAZIONI</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/65_Anni_Goni_Icona_Blu+%28002%29+%28002%29.png"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           65 ANNI ATTIVITA' - 3 GENERAZIONI - 15 Settembre 1958 - 15 Settembre 2023 – E’ una giornata speciale per la mia Famiglia. Un Lunedì di 65 anni fa, il Nonno, di fronte allo scetticismo dei Suoi stessi famigliari, dava corpo ad un’attività nuova, inesistente, tutta da creare. In questi 65 anni abbiamo intrattenuto rapporti professionali con Stati, Istituti di Credito, Multinazionali, Aziende, Privati, ampliando le prospettive lavorative dell’Agenzia e specializzandoci in tutti i settori delle Investigazioni, dall’Italia verso ogni Continente. Oggi, forti anche della passione e dell’esperienza dei Genitori, replichiamo il rigore e lo stile che da sempre identificano il "modus operandi" della nostra famiglia e concorrono al raggiungimento di ogni obiettivo con successo.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/65_Anni_Goni_Icona_Blu+%28002%29+%28002%29.png" length="131420" type="image/png" />
      <pubDate>Sat, 30 Sep 2023 14:48:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/1958-2023-65-anni-di-investigazioni</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/65_Anni_Goni_Icona_Blu+%28002%29+%28002%29.png">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/65_Anni_Goni_Icona_Blu+%28002%29+%28002%29.png">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LA FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-la-falsa-attestazione-della-presenza-giustifica-il-licenziamento</link>
      <description>LA FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LA FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO –
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            ﻿
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           CASS. 21607 – 20.07.2023 - L'assenza intermedia dal luogo di lavoro fra le timbrature di entrata ed uscita giustifica il licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio. Né può acquisire efficacia di giudicato in sede disciplinare la sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto, perché non rientrante nella categoria di cui all'art. 653 c.p.p. Con la pronuncia del 20 luglio 2023 n. 21607 la Suprema Corte di Cassazione interviene in relazione ad una impugnativa del licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio, promossa da un lavoratore svolgente le mansioni di Comandante del Servizio di Polizia Locale. Al lavoratore, in particolare, era stato contestato l'allontanamento dal luogo di lavoro per motivi privati senza far risultare tale assenza mediante l'utilizzo del dispositivo marcatempo, condotta integrante la fattispecie di cui all'art. 55 quater, n. 1, lett. a) D.Lgs. 165/2001, cui era seguita la sanzione del licenziamento senza preavviso.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/sito+-dipendenti+-+2.jpg" length="304020" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 16:13:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-la-falsa-attestazione-della-presenza-giustifica-il-licenziamento</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/sito+-dipendenti+-+2.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/sito+-dipendenti+-+2.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - TRIBUNALE DI ROMA: CONDIZIONI DI LICEITÀ DEL CONTROLLO DEI LAVORATORI TRAMITE AGENZIA INVESTIGATIVA</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-tribunale-di-roma-condizioni-di-liceita-del-controllo-dei-lavoratori-tramite-agenzia-investigativa</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI -  LECITO IL CONTROLLO DEI LAVORATORI</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;span&gt;&#xD;
        
            INVESTIGAZIONI AZIENDALI - TRIBUNALE DI ROMA: LECITO IL CONTROLLO DEI LAVORATORI TRAMITE AGENZIA INVESTIGATIVA - Con ordinanza del 14 marzo 2023, la Sezione II Lavoro del Tribunale di Roma ha affrontato il tema delle condizioni di legittimità dei controlli difensivi, svolti mediante investigatore privato, nell’ambito di un procedimento disciplinare terminato con il licenziamento del dipendente.
           &#xD;
      &lt;/span&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con l’ordinanza in commento, la Sezione II Lavoro del Tribunale di Roma si è espressa circa le legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a seguito dell’accertamento, mediante intervento di un investigatore privato, di illeciti disciplinari commessi dal dipendente.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Secondo costante giurisprudenza, sono consentiti i controlli (anche tecnologici) posti in essere dal datore di lavoro finalizzati ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa l’effettiva commissione dell’illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze aziendali e la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. Laddove queste condizioni non ricorrano, la verifica della utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti dal datore di lavoro andrà condotta alla stregua dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           In linea con questa impostazione, viene ritenuto legittimo il ricorso ad agenzie investigative, purché il relativo accertamento non sia mirato al controllo circa l'adempimento o meno dell'obbligazione contrattuale del lavoratore, essendo l'inadempimento stesso, al pari dell'adempimento, riconducibile all'attività lavorativa, sottratta alla suddetta vigilanza. Tale controllo deve, quindi, limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Sito+-+Dipendenti.jpg" length="134302" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 13:05:59 GMT</pubDate>
      <author>1854095 (ALESSANDRO ANNIGONI)</author>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-tribunale-di-roma-condizioni-di-liceita-del-controllo-dei-lavoratori-tramite-agenzia-investigativa</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Sito+-+Dipendenti.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/Sito+-+Dipendenti.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - DIVORZIO: LA MERA TOLLERANZA DELLA COABITAZIONE NON IMPLICA RICONCILIAZIONE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-divorzio-la-mera-tolleranza-della-coabitazione-non-implica-riconciliazione</link>
      <description>DIVORZIO: LA MERA TOLLERANZA DELLA COABITAZIONE NON IMPLICA RICONCILIAZIONE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI PRIVATE - DIVORZIO: LA MERA TOLLERANZA DELLA COABITAZIONE NON IMPLICA RICONCILIAZIONE – CASS. 13.04.2023/9839 -
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Vero è che il ripristino della coabitazione può essere uno degli indici attraverso i quali valutare l’intervenuta riconciliazione, ma solo in quanto essa sia espressione di una effettiva ripresa della convivenza coniugale, che non è data dal mero fatto di dividere l’abitazione, ma dalla esistenza di un progetto di vita comune, attuato nella quotidianità e improntato alla solidarietà, alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale” - Nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, il Tribunale di primo grado dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disattendendo l’eccezione di riconciliazione proposta dalla moglie.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La donna, anche in grado di appello rilevava che la coabitazione con il marito dopo la separazione interrompesse il periodo di separazione escludendo la configurabilità dei presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Anche la Corte territoriale respingeva l’appello sul punto della intervenuta riconciliazione e così la donna decideva di ricorrere in Cassazione.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Tuttavia anche gli Ermellini risultavano concordi con la Magistratura di primo e secondo grado. In particolare la Suprema Corte rilevava che tra le parti era intervenuta una separazione giudiziale con sentenza che non era stata impugnata.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INVESTIGAZIONI+PRIVATE.jpg" length="336722" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 15:34:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-divorzio-la-mera-tolleranza-della-coabitazione-non-implica-riconciliazione</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INVESTIGAZIONI+PRIVATE.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INVESTIGAZIONI+PRIVATE.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - MANTENIMENTO DEI FIGLI, L’OBBLIGAZIONE DEI NONNI  – CASS. 8980/2023</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-mantenimento-dei-figli-lobbligazione-dei-nonni-e-subordinata-e-sussidiaria-rispetto-a-quella-dei-genitori-cass-8980-2023</link>
      <description>MANTENIMENTO DEI FIGLI - L’OBBLIGAZIONE DEI NONNI</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div&gt;&#xD;
  &lt;img src="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/4.jpg"/&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Con decreto ex art. 316 bis c.c., viene imposto ai nonni paterni di provvedere ad una quota del contributo al mantenimento del minore, non avendo la madre i mezzi necessari ed essendo il padre inadempiente. Nel successivo procedimento promosso per ottenere la modifica del provvedimento, la nonna paterna chiede che sia chiamata in giudizio anche la nonna materna, ma il giudice di merito rigetta la richiesta, atteso che la seconda non è stata parte del procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La questione di diritto sottoposta ai giudici di legittimità è la seguente: il contraddittorio deve essere integrato evocando in giudizio anche la nonna materna?
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 30 marzo 2023 n. 8980 (testo in calce), preliminarmente ricorda che l’obbligazione degli ascendenti ha natura sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori. In buona sostanza, tale obbligazione non sorge per il solo fatto che uno dei due genitori non provveda al mantenimento dei figli, se l'altro è in grado di provvedervi. Nell’ipotesi in cui ambedue i genitori non dispongano di mezzi sufficienti per mantenere la prole, l’obbligazione grava su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore inadempiente. In altre parole, grava su tutti e quattro i nonni, materni e paterni.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Ciò premesso, tornando alla fattispecie in esame, il Collegio corregge la motivazione della pronuncia gravata ed afferma che, in sede di richiesta di revisione o modifica del provvedimento, possono essere chiamati a partecipare soggetti diversi da quelli che hanno preso parte all'originario procedimento, avente oggetto diverso. In presenza di più ascendenti – in questo caso, i nonni – ogni coobbligato è tenuto nei limiti delle proprie condizioni economiche e proporzionalmente alla situazione degli altri soggetti. Pertanto, sussiste l'interesse ad evocare in causa anche l'altro soggetto coobbligato (nel nostro caso, la nonna materna) per fornire al giudice un quadro esaustivo circa le situazioni patrimoniali dei coobbligati. Nondimeno, non si tratta di un’ipotesi di litisconsorzio necessario ed il giudice non può ordinare d'ufficio l’integrazione del contraddittorio. Nella vicenda oggetto di scrutinio, la nonna paterna non ha evocato direttamente in giudizio la nonna materna ma ne ha chiesto la chiamata in causa, che non è stata accolta dal giudice di merito e tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/4.jpg" length="130344" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 09:06:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-mantenimento-dei-figli-lobbligazione-dei-nonni-e-subordinata-e-sussidiaria-rispetto-a-quella-dei-genitori-cass-8980-2023</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/4.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/4.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIAMENTO PER CHI SI FA TIMBRARE IL BADGE DAL COLLEGA - Cass. 18.04.2023 – 10239 -</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-per-chi-si-fa-timbrare-il-badge-dal-collega-cass-18-04-2023-10239</link>
      <description>LICENZIAMENTO PER CHI SI FA TIMBRARE IL BADGE DAL COLLEGA</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI AZIENDALI - LICENZIAMENTO PER CHI SI FA TIMBRARE IL BADGE DAL COLLEGA - Cass. 18.04.2023 – 10239 - Costa il licenziamento al lavoratore che si fa attestare la presenza sul posto di lavoro dal collega al quale aveva consegnato il suo badge.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           E’ quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione – Sezione Lavoro – n. 10239, pubblicata il 18 aprile 2023, chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso di un dipendente avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che aveva confermato quanto deciso in precedenza dal Tribunale di Taranto.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto prive di pregio le argomentazioni poste a fondamento del ricorso in quanto “è oggettivamente grave la condotta di chi in maniera truffaldina consegni ad altri il tesserino attestante la sua presenza in azienda, fecendolo timbrare per risultare presente quando ancora non aveva raggiunto il luogo di lavoro”, e hanno aggiunto che “correttamente la Corte di merito ha sottolineato l’irrilevanza in sé della durata dell’assenza ed ha evidenziato che la ripetizione della condotta, tutt’altro che episodica, ne connota la gravità e giustifica la sanzione irrogata”.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giustizia e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/DIRITTO-DEL-LAVORO---SHUTTER.jpg" length="160257" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 25 May 2023 15:20:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-per-chi-si-fa-timbrare-il-badge-dal-collega-cass-18-04-2023-10239</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/DIRITTO+DEL+LAVORO+-+SHUTTER.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/DIRITTO-DEL-LAVORO---SHUTTER.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI SUSSISTE ANCHE SE IL PADRE È IN CASSA INTEGRAZIONE (CASS. CIV., SEZ. I, ORD. 15 DICEMBRE 2022, N. 36800) -</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-lobbligo-di-mantenimento-dei-figli-sussiste-anche-se-il-padre-e-in-cassa-integrazione-cass-civ-sez-i-ord-15-dicembre-2022-n-36800</link>
      <description>OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI IN CASSA INTEGRAZIONE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La collocazione in cassa integrazione non è da considerarsi di per sé un fatto nuovo che legittima la revoca del contributo al mantenimento dei figli, se il genitore non dimostra il peggioramento effettivo della propria condizione economica. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 36800 del 15 dicembre scorso 2022.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/md/pexels/dms3rep/multi/pexels-photo-8382072.jpeg" length="222895" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Thu, 25 May 2023 15:06:12 GMT</pubDate>
      <author>1854095 (ALESSANDRO ANNIGONI)</author>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-lobbligo-di-mantenimento-dei-figli-sussiste-anche-se-il-padre-e-in-cassa-integrazione-cass-civ-sez-i-ord-15-dicembre-2022-n-36800</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/INV.+PRIVATE-8b288644.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/md/pexels/dms3rep/multi/pexels-photo-8382072.jpeg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA – LAVORATORE CHE AVEVA SVOLTO DURANTE L’ASSENZA PER MALATTIA ATTIVITÀ IN GRADO DI RITARDARE LA GUARIGIONE</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-per-giusta-causa-lavoratore-che-aveva-svolto-durante-lassenza-per-malattia-attivita-in-grado-di-ritardare-la-guarigione</link>
      <description>INVESTIGAZIONI AZIENDALI – LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI AZIENDALI – LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA – LAVORATORE CHE AVEVA SVOLTO DURANTE L’ASSENZA PER MALATTIA ATTIVITÀ IN GRADO DI RITARDARE LA GUARIGIONE – MOVIMENTA SACCHETTI DI TERRICCIO - Cass. 26709 del 01.10.2021 -
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Con ordinanza n. 26709 del 1°ottobre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente per aver tenuto, durante il periodo di malattia, uno stile di vita ritenuto non compatibile con la patologia che lo affliggeva e, in ogni caso, idoneo a pregiudicarne la guarigione.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Gli Ermellini, in particolare, hanno confermato la sentenza di merito che aveva operato una sussunzione della fattispecie in esame nella normativa relativa all’obbligo di entrambe le parti di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto di lavoro.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           La Corte in proposito ha ricordato che lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per se’ sufficiente a fare presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/md/pexels/dms3rep/multi/pexels-photo-4226220.jpeg" length="837948" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 10 Apr 2023 10:35:47 GMT</pubDate>
      <author>1854095 (ALESSANDRO ANNIGONI)</author>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-licenziamento-per-giusta-causa-lavoratore-che-aveva-svolto-durante-lassenza-per-malattia-attivita-in-grado-di-ritardare-la-guarigione</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/investigation+-+shutter.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/md/pexels/dms3rep/multi/pexels-photo-4226220.jpeg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI AZIENDALI - STATO DI MALATTIA E LAVORO PRESSO L’ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE FAMILIARE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-stato-di-malattia-e-lavoro-presso-lattivita-di-ristorazione-familiare-legittimo-il-licenziamento-per-giusta-causa</link>
      <description />
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI AZIENDALI - STATO DI MALATTIA E LAVORO PRESSO L’ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE FAMILIARE: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;br/&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           Il Tribunale di Foggia, con ordinanza resa all’esito della fase sommaria di un giudizio “Fornero”, in data 16 dicembre 2022, ha dichiarato legittimo il licenziamento di un lavoratore che, assente per malattia, aveva svolto attività lavorativa in un esercizio commerciale gestito da un parente della moglie. Dell’attività lavorativa in costanza di malattia l’azienda resistente aveva allegato ampia prova fotografica ottenuta avvalendosi di un’agenzia investigativa: da questo punto di vista, richiamando il prevalente orientamento giurisprudenziale, l’accertamento investigativo del datore di lavoro non si pone in contrasto con agli artt. nn. 5 ed 8 della L. n. 300/1970 “qualora abbiano ad oggetto fatti rilevanti al fine di valutare l’attitudine professionale del dipendente, nella cui sfera può farsi rientrare anche, come nel caso di specie, la condizione di malattia o di inidoneità fisica del lavoratore”. In particolare, secondo il Giudice, «il ricorrente indossando la felpa con il logo del pub, servendo ai tavoli, prendendo le ordinazioni, incassando il dovuto abbia di fatto svolto attività lavorativa, anche se a titolo non oneroso, a favore dello zio della moglie a “corto di personale”, raggiungendo il pub anche a bordo di un monopattino elettrico in giorni di novembre e di sera, abbia assunto un comportamento incompatibile con lo stato di malattia denunciato “febbre con vomito”». Prosegue il Magistrato, “Nella comparazione tra il diritto personalissimo alla salute e l’interesse dell’impresa prevale sicuramente il diritto alla salute, ma gli strumenti normativi ed i benefici economici che assistono il lavoratore sono esclusivamente funzionalizzati al recupero dell’integrità fisica, per consentire la ripresa dell’attività lavorativa nel più breve tempo possibile. Devono essere quindi esaminati con rigore quei comportamenti che possono tradursi in un ritardo del recupero fisico del lavoratore. In sostanza, il dipendente malato deve fare tutto il possibile per guarire presto, ma soprattutto non deve mettere in atto comportamenti – siano essi lavorativi o di svago e divertimento – anche solo potenzialmente idonei a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio. secondo un giudizio prognostico ex ante che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto, sia astrattamente idonea a determinare un prolungamento della malattia (sul punto Cass. 17.7.1991 n. 7915; Cass. Sez. Lav. 3.12.2002 n. 17128)”.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Sicché, lo stato di malattia certificato da “febbre e vomito” é stato ritenuto incompatibile con l’attività lavorativa svolta in ore serali (per tre giorni consecutivi, dalle ore 19 alle ore 23,00, del rigido mese di novembre), ancorché essa fosse stata svolta al fine di colmare la contingente grave carenza di personale addetto all’impresa di famiglia.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/DIRITTO+DEL+LAVORO+-+SHUTTER.jpg" length="160402" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 10 Apr 2023 10:33:41 GMT</pubDate>
      <author>2104010 (ALESSANDRO -)</author>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-aziendali-stato-di-malattia-e-lavoro-presso-lattivita-di-ristorazione-familiare-legittimo-il-licenziamento-per-giusta-causa</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/investigation+4.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/DIRITTO+DEL+LAVORO+-+SHUTTER.jpg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
    <item>
      <title>INVESTIGAZIONI PRIVATE - L’ASSEGNO DIVORZILE È VOLTO ANCHE A COMPENSARE IL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIÙ DEBOLE DEL SACRIFICIO SOPPORTATO PER AVER RINUNCIATO A REALISTICHE OCCASIONI</title>
      <link>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-lassegno-divorzile-e-volto-anche-a-compensare-il-coniuge-economicamente-piu-debole-del-sacrificio-sopportato-per-aver-rinunciato-a-realistiche-occasioni</link>
      <description>ASSEGNO DIVORZILE PER  IL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIÙ DEBOLE</description>
      <content:encoded>&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h3&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           This is a subtitle for your new post
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h3&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;&#xD;
&lt;div data-rss-type="text"&gt;&#xD;
  &lt;h2&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           INVESTIGAZIONI PRIVATE - L’ASSEGNO DIVORZILE È VOLTO ANCHE A COMPENSARE IL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIÙ DEBOLE DEL SACRIFICIO SOPPORTATO PER AVER RINUNCIATO A REALISTICHE OCCASIONI PROFESSIONALI-REDDITUALI – Cass. n. 8162 - 22.03.2023
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/h2&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
  &lt;p&gt;&#xD;
    &lt;span&gt;&#xD;
      
           La Suprema Corte, richiamando l’orientamento precedentemente espresso dalle SS.UU. in ordine alla natura assistenziale e perequativo-compensativa dell’assegno divorzile, afferma che – una volta che il vincolo coniugale si è sciolto – il principio per cui ciascuno dei coniugi deve provvedere al proprio mantenimento subisce una deroga tanto nel caso in cui uno dei due non sia autosufficiente, quanto nell’ipotesi in cui occorra “compensare” il coniuge economicamente svantaggiato a causa delle rinunce fatte da quest’ultimo nell’ambito delle scelte di coppia relative alla conduzione familiare.
           &#xD;
      &lt;br/&gt;&#xD;
      
           Dunque, tali rinunce devono essere appunto “compensate” mediante l’attribuzione di un assegno avente funzione perequativa in favore del coniuge economicamente più debole, che sia stato costretto a rinunciare ad opportunità reddituali.
          &#xD;
    &lt;/span&gt;&#xD;
  &lt;/p&gt;&#xD;
&lt;/div&gt;</content:encoded>
      <enclosure url="https://irp.cdn-website.com/md/pexels/dms3rep/multi/pexels-photo-4098225.jpeg" length="311697" type="image/jpeg" />
      <pubDate>Mon, 10 Apr 2023 10:24:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://www.investigazioniannigoni.it/investigazioni-private-lassegno-divorzile-e-volto-anche-a-compensare-il-coniuge-economicamente-piu-debole-del-sacrificio-sopportato-per-aver-rinunciato-a-realistiche-occasioni</guid>
      <g-custom:tags type="string" />
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/3179dd7f/dms3rep/multi/separazione+%28anche+figlio%29.jpg">
        <media:description>thumbnail</media:description>
      </media:content>
      <media:content medium="image" url="https://irp.cdn-website.com/md/pexels/dms3rep/multi/pexels-photo-4098225.jpeg">
        <media:description>main image</media:description>
      </media:content>
    </item>
  </channel>
</rss>
